| l' a. si richiama al tema prevenzione e assicurazione e, in
particolare all' aspetto relativo all' elaborazione di nuovi concetti
di dolo intermedio, cioe' comportamenti negligenti aventi gli stessi
effetti di quelli intenzionali, con la conseguente esclusione della
copertura assicurativa, al fine di una maggiore prevenzione. secondo
l' a., condizionare la risarcibilita' del danno ad un certo tipo di
comportamento umano, in alcuni casi, piu' che realizzare il fine
della prevenzione, svuota notevolmente il contenuto del contratto
assicurativo e favorisce il contenzioso in sede di liquidazione,
soprattutto in considerazione dei confini tanto incerti delle
molteplici gradazioni della colpa. secondo l' a., la collaborazione
degli istituti assicurativi deve svolgersi nelle sole forme di
prevenzione indiretta e facendo bene attenzione ad evitare che lo
stimolo alla prevenzione sacrifichi lo stimolo ad assicurarsi. la
prevenzione diretta deve essere, afferma l' a., affidata ai poteri
pubblici e le violazioni delle disposizioni in materia, se
espressamente richiamate dal contratto assicurativo, possono porsi
come causa per il mancato riconoscimento dell' indennizzo.
| |