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128318
IDG790601047
79.06.01047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capotosti renzo
l' armonizzazione comunitaria del diritto delle societa'
Assic., an. 45 (1978), fasc. 4-5, pt. 2a, pag. 144-147
d3122; d87122; d8701; d87009
l' a. riferisce su una serie di provvedimenti legislativi tendenti ad armonizzare il diritto nazionale a quello comunitario in materia di societa'. il decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127 ha riguardato soprattutto l' invalidita' dell' atto costitutivo delle societa' per azioni (art. 2332 del codice civile), l' amministrazione delle societa' per azioni e la pubblicita' di certi atti sociali attraverso l' iscrizione al bollettino ufficiale delle societa' per azioni. secondo l' a. e' molto improbabile che siano rispettati i termini posti al 16 dicembre 1978 dalla seconda direttiva della cee presa in esame del 31 gennaio 1977, per adeguare la legislazione nazionale in materia di costituzione di societa' per azioni relativamente alla sottoscrizione del capitale sociale, alla salvaguardia del capitale sociale stesso per quanto riguarda i conferimenti, il regime di distribuzione a favore degli azionisti, l' acquisto di proprie azioni, gli aumenti di capitale e le offerte in opzione agli azionisti, l' emissione di azioni riscattabili e le riduzioni di capitale. una terza direttiva presa in esame, del 20 ottobre 1978, regola sul piano delle legislazioni interne la fusione di societa' per azioni, sia nel caso di incorporazione che nel caso di costituzione di una societa' nuova. sono previste misure di salvaguardia degli interessi dei soci e dei lavoratori i cui diritti vengono tutelati dalla direttiva cee n. 187 del 1977. questo per quanto concerne la fusione tra societa' costituite ed operanti all' interno di uno stesso stato, mentre per le fusioni internazionali sara' proceduto in un momento successivo. una quarta direttiva esaminata, emanata il 25 luglio 1978, disciplina il regime dei bilanci di taluni tipi di societa' tra cui le societa' per azioni. tale direttiva puo' non essere applicata alle societa' di assicurazione, alle banche e ad altri istituti finanziari. l' a. si sofferma criticamente su questo aspetto e conclude affermando che la riforma del diritto societario continua, anche se a piccoli passi e quindi a scapito della contemporaneita' e della sistematicita'.
d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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