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128319
IDG790601050
79.06.01050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amatucci alfonso
brevi note sulla recepibilita' pattizia della disciplina dettata dall' art. 1924 del codice civile nell' assicurazione infortuni
nota a cass. sez. i 13 maggio 1977, n. 1883
Assic., an. 45 (1978), fasc. 4-5, pt. 2b, pag. 198-212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316
nell' assicurazione privata contro gli infortuni, se il contraente non paga i premi successivi al primo, la risoluzione di diritto del contratto non sara' "automatica" ex art. 1924, secondo comma del codice civile, ma conseguira' alla inerzia dell' assicuratore protrattasi per sei mesi secondo il disposto dell' art. 1901 secondo comma del codice civile, nel richiedere giudizialmente il pagamento del premio o della rata scaduti. l' a. esamina, quindi, se pattiziamente le parti possono, nella polizza infortuni, recepire la disciplina dettata dall' art. 1924. in base alle considerazioni che l' a. svolge e al principio di diritto che "nell' assicurazione privata contro gli infortuni al mancato pagamento dei premi conseguono gli effetti previsti dall' art. 1901 e non quelli dell' art. 1924 del codice civile" se ne deve trarre il corollario che l' art. 1924 non e' applicabile neppure se pattiziamente richiamato, a meno che il termine di tolleranza di cui al secondo comma dello stesso articolo non sia convenzionalmente determinato in almeno sei mesi".
art. 1924 comma 2 c.c. art. 1901 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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