| una clausola di polizza sulla responsabilita' civile auto
contemplante "lo sconto anticipato con obbligo di integrazione del
premio alla denuncia del primo sinistro" prevedeva, in caso di
mancata integrazione del premio da parte dell' assicurato entro
quindici giorni dalla denuncia, che l' assicurazione avrebbe cessato
di essere operante e non sarebbe stata presa in considerazione la
denuncia del sinistro stesso. l' a. concorda, per quanto riguarda la
questione sub specie iuris, con la sentenza della cassazione secondo
la quale, in via analogica, a termini dell' art. 1901 secondo comma
del codice civile, la sospensione della garanzia assicurativa
consegue solo dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'
obbligo di pagamento. percio' non determina per l' assicurato la
perdita del diritto all' indennizzo gia' acquisito. l' a. non
concorda, invece, con la sentenza annotata per quanto riguarda la
nullita', ai sensi dell' art. 1932 del codice civile, della clausola
che prevedeva, per il mancato pagamento della differenza di premio,
la decadenza dal diritto all' indennita' da parte dell' assicurato.
l' a., infatti, sostiene che tale clausola, che commina la perdita
dell' indennita' per una decadenza in cui l' assicurato e' incorso
post sinistro, rimane estranea, per questa parte, alla specifica
materia regolata dall' art. 1901. l' a. conclude affermando che
problemi come quello posto dall' annotata sentenza non dovrebbero
piu' presentarsi per le polizze sulla responsabilita' civile
autoveicoli in quanto la normativa in vigore ha abolito la formula
dello "sconto anticipato".
| |