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Documento


128343
IDG790601076
79.06.01076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
russo ennio
il riconoscimento di un figlio naturale nato morto (art. 255 c.c.)
Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 291-297
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30135
l' a. prendendo spunto da un caso pratico si chiede se sia possibile il riconoscimento di un figlio nato morto. in primo luogo sostiene che il diritto non protegge solo interessi di natura patrimoniale ma anche non patrimoniale, e niente si oppone a che nei registri civili venga recepito il concepimento e' possibile soprattutto guardando allo spirito della riforma del diritto di famiglia che e' stato quello di evitare, in tema di filiazione, una dissociazione tra realta' naturale e realta' formale, per cui l' indirizzo e' stato quello di realizzare l' interesse generale alla verita' e alla realta' dei fatti. riguardo, infine, all' art. 255 del codice civile che sembrerebbe contraddire a tutto quanto sopra, l' a. sostiene che: "tale articolo si riferisca all' ipotesi del bambino nato vivo e successivamente dededuto, che sia diventato soggetto giuridico e quindi abbia potuto acquistare e trasmettere diritti".
art. 255 c.c. art. 250 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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