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| IDG790601077 | |
| 79.06.01077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| criscuoli giovanni
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| l' opposizione del marito all' aborto voluto dalla moglie: dai casi
"paton" e "danforth" all' art. 5 della legge n. 194 del 22 maggio 197
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| Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 184-290
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d301; d95231; d95211
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| l' a. in primo luogo esamina l' esperienza anglo-americana sul
problema dell' opposizione del marito all' aborto voluto dalla
moglie. l' a. concorda con la critica mossa ad una decisione della
corte inglese sostenente che cosi' come non si puo' negare il diritto
della donna ad abortire, non si puo' neppure negare il diritto del
marito ad interloquire. riguardo all' esperienza americana l' a.
sofferma l' attenzione sulla legge del texas, che consente l' aborto
volontario ma lo sottopone a dei limiti; relativamente ad un caso di
aborto praticato da donna non coniugata, la corte ha deciso che:"
nelle prime 12 settimane gli interessi della donna prevalgono su
quelli dello stato, nelle seguenti 12 settimane prevale l' interesse
dello stato sulla salute della donna, nel tempo rimanente l'
interesse dello stato giunge alla sua completa maturazione": cio'
significa, secondo l' a., che laddove interessi diversi da quelli
dello stato dovessero opporsi alla madre si debba procedere ad un
loro raffronto. sia l' esperienza inglese che quella americana si
incontrano nella finale conclusione del diniego al marito del diritto
di opporsi all' aborto volontario della moglie. l' a. si chiede se
tale soluzione possa essere compatibile con i principi del nostro
diritto interno. secondo l' a. il silenzio del legislatore, sulla
posizione del marito e' estremamente grave, dal momento che sulla
base degli artt. 3 della costituzione e 144 del codice civile e'
stata affermata la parita' coniugale; per cui e' incostituzionale che
il diritto ad essere padre non abbia il suo riconoscimento e la sua
tutela. riguardo ai diritti che spettano al concepito l' a. sostiene
che preminente tra tutti e' quello all' intangibilita' alla vita nei
confronti di chiunque, compreso lo stato, per cui l' essere umano ha
capacita' giuridica prima della nascita. poiche', secondo l' a., il
concepito e' portatore di diritti prima della nascita, al padre deve
essere riconosciuta la tutela rappresentativa del concepito riguardo
al suo diritto all' integrita' fisica e alla vita. sulla base di cio'
e' auspicabile una revisione costituzionale dell' art. 5 della legge
22 maggio 1978, n. 194.
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| art. 2 cost.
art. 3 cost.
art. 144 c.c.
art. 145 c.c.
l. 22 maggio 1978, n. 194
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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