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128344
IDG790601077
79.06.01077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
criscuoli giovanni
l' opposizione del marito all' aborto voluto dalla moglie: dai casi "paton" e "danforth" all' art. 5 della legge n. 194 del 22 maggio 197
Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 184-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301; d95231; d95211
l' a. in primo luogo esamina l' esperienza anglo-americana sul problema dell' opposizione del marito all' aborto voluto dalla moglie. l' a. concorda con la critica mossa ad una decisione della corte inglese sostenente che cosi' come non si puo' negare il diritto della donna ad abortire, non si puo' neppure negare il diritto del marito ad interloquire. riguardo all' esperienza americana l' a. sofferma l' attenzione sulla legge del texas, che consente l' aborto volontario ma lo sottopone a dei limiti; relativamente ad un caso di aborto praticato da donna non coniugata, la corte ha deciso che:" nelle prime 12 settimane gli interessi della donna prevalgono su quelli dello stato, nelle seguenti 12 settimane prevale l' interesse dello stato sulla salute della donna, nel tempo rimanente l' interesse dello stato giunge alla sua completa maturazione": cio' significa, secondo l' a., che laddove interessi diversi da quelli dello stato dovessero opporsi alla madre si debba procedere ad un loro raffronto. sia l' esperienza inglese che quella americana si incontrano nella finale conclusione del diniego al marito del diritto di opporsi all' aborto volontario della moglie. l' a. si chiede se tale soluzione possa essere compatibile con i principi del nostro diritto interno. secondo l' a. il silenzio del legislatore, sulla posizione del marito e' estremamente grave, dal momento che sulla base degli artt. 3 della costituzione e 144 del codice civile e' stata affermata la parita' coniugale; per cui e' incostituzionale che il diritto ad essere padre non abbia il suo riconoscimento e la sua tutela. riguardo ai diritti che spettano al concepito l' a. sostiene che preminente tra tutti e' quello all' intangibilita' alla vita nei confronti di chiunque, compreso lo stato, per cui l' essere umano ha capacita' giuridica prima della nascita. poiche', secondo l' a., il concepito e' portatore di diritti prima della nascita, al padre deve essere riconosciuta la tutela rappresentativa del concepito riguardo al suo diritto all' integrita' fisica e alla vita. sulla base di cio' e' auspicabile una revisione costituzionale dell' art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
art. 2 cost. art. 3 cost. art. 144 c.c. art. 145 c.c. l. 22 maggio 1978, n. 194
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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