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| IDG790601078 | |
| 79.06.01078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bianco rosanna
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| sulla tutela del minore nell' impresa familiare
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| nota a decr. pret. genova 22 dicembre 1977
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| Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 142-159
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d301; d30001
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| l' a. definisce l' impresa familiare come una novita' recepita nell'
ordinamento vigente e ne pone in rilievo la differenza con il
precedente istituto della comunione tacita familiare. analizza,
inoltre, i contrasti esistenti in giurisprudenza e dottrina riguardo
al concetto di ordinaria e straordinaria amministrazione. il giudice
tutelare di genova nel decreto annotato accoglie la tesi per cui e'
necessaria la preventiva autorizzazione ai fini della riscossione di
quote spettanti al minore (poiche' si tratta della riscossione di
capitali con obbligo di reimpiego). l' a. dimostra, invece, sulla
base dell' art. 230 del codice civile, che per la riscossione di
capitali non e' necessaria l' autorizzazione del giudice tutelare, in
quanto tale autorizzazione non e' necessaria ne' per gli atti di
ordinaria ne' per quelli di straordinaria amministrazione relativi
alla gestione dell' azienda. l' a. prende in esame l' aspetto
processuale della nomina di un curatore speciale ex art. 320 del
codice civile: in particolare la competenza in caso di conflitto tra
genitori e figli e la legittimazione a proporre reclamo. riguardo,
infine, alla posizione del minore all' interno dell' impresa
familiare, l' a. ritiene che la qualifica di imprenditore spetti solo
a chi ha la gestione ordinaria dell' impresa cioe' il capofamiglia,
mentre gli altri membri (e quindi anche i minori) non possono essere
considerati effettivi gestori, per cui la posizione dei minori all'
interno dell' impresa e' paragonabile a quella dei lavoratori
subordinati.
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| art. 230 c.c.
art. 330 c.c.
art. 230 bis
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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