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128345
IDG790601078
79.06.01078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bianco rosanna
sulla tutela del minore nell' impresa familiare
nota a decr. pret. genova 22 dicembre 1977
Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 142-159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301; d30001
l' a. definisce l' impresa familiare come una novita' recepita nell' ordinamento vigente e ne pone in rilievo la differenza con il precedente istituto della comunione tacita familiare. analizza, inoltre, i contrasti esistenti in giurisprudenza e dottrina riguardo al concetto di ordinaria e straordinaria amministrazione. il giudice tutelare di genova nel decreto annotato accoglie la tesi per cui e' necessaria la preventiva autorizzazione ai fini della riscossione di quote spettanti al minore (poiche' si tratta della riscossione di capitali con obbligo di reimpiego). l' a. dimostra, invece, sulla base dell' art. 230 del codice civile, che per la riscossione di capitali non e' necessaria l' autorizzazione del giudice tutelare, in quanto tale autorizzazione non e' necessaria ne' per gli atti di ordinaria ne' per quelli di straordinaria amministrazione relativi alla gestione dell' azienda. l' a. prende in esame l' aspetto processuale della nomina di un curatore speciale ex art. 320 del codice civile: in particolare la competenza in caso di conflitto tra genitori e figli e la legittimazione a proporre reclamo. riguardo, infine, alla posizione del minore all' interno dell' impresa familiare, l' a. ritiene che la qualifica di imprenditore spetti solo a chi ha la gestione ordinaria dell' impresa cioe' il capofamiglia, mentre gli altri membri (e quindi anche i minori) non possono essere considerati effettivi gestori, per cui la posizione dei minori all' interno dell' impresa e' paragonabile a quella dei lavoratori subordinati.
art. 230 c.c. art. 330 c.c. art. 230 bis
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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