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128346
IDG790601079
79.06.01079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tranchiva giovanni
la mancata corresponsione dell' assegno di divorzio all' ex coniuge di fronte all' art. 570 c.p.
nota a pret. torino 22 giugno 1977
Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 126-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
l' a., diversamente dalla sentenza annotata, ritiene che la mancata corresponsione dell' assegno di divorzio all' ex coniuge configuri il reato di violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 del codice penale; e cio' perche' anche se il divorzio fa venir meno lo status di coniuge non per questo, secondo l' a., gli obblighi di natura materiale possono dirsi cessati. l' a. distingue, infatti, all' interno dell' art. 570 due casi: assistenza morale ed assistenza materiale; nel primo caso il divorzio, abolendo lo status di coniuge, fa venir meno il conseguente obbligo di assistenza; nel secondo caso, invece, lo status di coniuge rileva come fonte di rapporti destinati ad operare nel tempo. a sostegno della tesi dell' a. vi e' una parte della dottrina sostenente che l' assegno di divorzio "non ha carattere di riparazione perche' manca il presupposto di un rapporto di legame permanente e non e' necessario neppure il requisito del bisogno"; ed anche una parte della giurisprudenza tendente ad accentuare la protrazione degli effetti del matrimonio oltre la pronunzia di divorzio: legge 1 agosto 1978, n. 436.
art. 570 c.p. art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 l. 1 agosto 1978, n. 436
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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