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| IDG790601079 | |
| 79.06.01079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tranchiva giovanni
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| la mancata corresponsione dell' assegno di divorzio all' ex coniuge
di fronte all' art. 570 c.p.
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| nota a pret. torino 22 giugno 1977
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| Dir. fam., an. 8 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 126-131
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30126
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| l' a., diversamente dalla sentenza annotata, ritiene che la mancata
corresponsione dell' assegno di divorzio all' ex coniuge configuri il
reato di violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 del
codice penale; e cio' perche' anche se il divorzio fa venir meno lo
status di coniuge non per questo, secondo l' a., gli obblighi di
natura materiale possono dirsi cessati. l' a. distingue, infatti,
all' interno dell' art. 570 due casi: assistenza morale ed assistenza
materiale; nel primo caso il divorzio, abolendo lo status di coniuge,
fa venir meno il conseguente obbligo di assistenza; nel secondo caso,
invece, lo status di coniuge rileva come fonte di rapporti destinati
ad operare nel tempo. a sostegno della tesi dell' a. vi e' una parte
della dottrina sostenente che l' assegno di divorzio "non ha
carattere di riparazione perche' manca il presupposto di un rapporto
di legame permanente e non e' necessario neppure il requisito del
bisogno"; ed anche una parte della giurisprudenza tendente ad
accentuare la protrazione degli effetti del matrimonio oltre la
pronunzia di divorzio: legge 1 agosto 1978, n. 436.
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| art. 570 c.p.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898
l. 1 agosto 1978, n. 436
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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