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128351
IDG790601092
79.06.01092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
quadri enrico
danno e risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie
nota cass. sez. iii civ. 30 novembre 1978, n. 5670
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 6, pt. 1a, pag. 971-994
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510; d3056
l' a. evidenzia come la suprema corte rimasta insensibile alle istanze di maggiore aderenza alla realta' sociale anche con la soluzione ora accolta in tema di rilevanza, nel campo delle obbligazioni pecuniarie, della svalutazione monetaria intervenuta durante la mora del debitore. dopo aver tracciato le tappe della evoluzione storica dell' atteggiamento giurisprudenziale in materia e ripercorso le vicende del risarcimento del danno di mora nelle obbligazioni pecuniarie, l' a. richiama l' intervento operato dal legislatore con l' art. 429 codice procedura civile nel testo novellato nel 1973, col quale la posizione del lavoratore e' stata differenziata da quella degli altri creditori, superandosi le strettoie che l' interpretazione dominante dell' art. 1224 codice civile imponeva alla rilevanza del deprezzamento monetario durante la mora delle obbligazioni pecuniarie, sottolineando come tale regime indichi, de iure condendo, la via da seguire nella disciplina generale del risarcimento dei danni di mora nel settore in esame. per restare nell' ambito del diritto vigente, l' a. ricerca infine nell' ambito dell' art. 1224 codice civile la via per tutelare in maniera abbastanza soddisfacente il creditore pecuniario.
art. 1224 c.c. art. 1277 c.c. art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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