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128362
IDG790601103
79.06.01103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franceschelli remo
ancora sulla "clausola di coscienza" di cui all' art. 32 del contratto collettivo di lavoro giornalistico
nota a trib. milano, sez. x in funzione di giudice del lavoro d' appello, 20 settembre 1977 e 17 gennaio 1978
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 7-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d712; d7471
l' a., annotando le due sentenze citate in epigrafe, rileva come il tribunale di milano, rispetto ad altre due precedenti pronunce sempre in tema di "clausola di coscienza" di cui all' art. 32 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, sembri voler ora capovolgere gli insegnamenti d' allora; infatti, mentre in precedenza aveva escluso che si dovesse ravvisare nella "clausola di coscienza", una ipotesi di giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell' art. 2119 codice civile, ora lo afferma; mentre prima aveva visto in tale clausola l' affiorare della teoria della presupposizione, ora lo nega; mentre precedentemente aveva visto nella "svolta" del "corrriere della sera" un giustificato motivo di risoluzione con indennizzo, ora lo esclude; mentre prima aveva accertato, attraverso una perizia, che un mutamento di indirizzo nel corriere c' era stato, ora rifiuta ogni accertamento.
art. 32 contr. coll. naz. lav. giornalistico del 1 gennaio 1973 art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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