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128366
IDG790601118
79.06.01118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lizza paolo
brevi spunti circa l' efficacia delle clausole di esonero da responsabilita' in materia di locazione finanziaria
nota a trib. milano 17 marzo 1977
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 80-89
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3064
il tribunale milanese dichiara che il completo esonero del concedente dalla garanzia per vizi e' conforme ai caratteri peculiari della locazione finanziaria, qualificata come contratto atipico, e riconosce pieni effetti alla clausola di esonero, che deroga alla disciplina legale della locazione, anche nella parte in cui questa, con norma imperativa (art. 1579 c.c.) prevede che i patti di esonero da responsabilita' non abbiano effetto quando ci si trovi di fronte a vizi tali da rendere impossibile il godimento della cosa. l' a. concorda pienamente con la decisione dei giudici, e compie una breve indagine sugli atteggiamenti e sulle soluzioni, a cui in identiche situazioni, si e' pervenuti in alcuni ordinamenti stranieri.
art. 1490 c.c. art. 1579 c.c. art. 1580 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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