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Documento


128629
IDG790601349
79.06.01349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tommasini raffaele
osservazioni in tema di diritto alla privacy
Dir. fam., an. 5 (1976), fasc. 1, pt. 2, pag. 242-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d040; d041
l' a. sostiene che sulla base delle elaborazioni giuridiche piu' recenti il contenuto della sfera intima puo' riassumersi nell' ambito relativo a tutti i fatti personali e intimi e nella ristretta zona dell' intimita' comprendente le vicende personali e familiari. l' a. nota come la violazione del diritto abbia frequentemente determinato il ricorso alla commissione europea dei diritti dell' uomo e come alcune leggi anche in materia di lavoro tutelino la privacy, come la legge 2 aprile 1958 n. 339, secondo la quale in tema di diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore, impone a quest' ultimo di mantenere la necessaria riservatezza per tutto cio' che si riferisce alla vita familiare. tra gli stessi doveri previsti dall' art. 143 del codice civile rientra, secondo l' a., quello reciproco di non alterare la privacy del coniuge e del nucleo. e' importante, continua l' a., ammettere una maggiore tutela preventiva volta a far cessare le attivita' investigative ingiustificate. in questo senso assume particolare rilievo la possibilita' di poter ricorrere anche all' art. 700 del codice di procedura civile, per cui la liberta' d' informazione puo' trovare la sua ragione di garanzia solo in quanto si riferisce a dati di interesse generale o collettivo. l' a. affronta, inoltre, il problema della risarcibilita' dei danni morali, e sostiene che la graduazione del risarcimento deve tener conto dell' effettiva alterazione degli interessi che la lesione ha prodotto.
l. 2 aprile 1958, n. 339 art. 2043 c.c. art. 2059 c.c. art. 143 c.c. art. 21 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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