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Documento


128634
IDG790601354
79.06.01354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m. l.
nota a trib. milano 17 novembre 1975
Dir. fam., an. 5 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 162-165
d3013
l' a. nota come il legislatore della riforma del diritto di famiglia pur concedendo al coniuge affidatario l' esercizio esclusivo sulla potesta' dei figli, limiti fortemente tale esercizio; per cui, secondo l' a., il legislatore ha voluto mantenere la distinzione tra titolarita' ed esercizio della potesta' parentale. l' art. 155 codice civile deve essere inteso, continua l' a., nel senso che il ricorso al magistrato e' consentito allorche' nessuno dei genitori abbia la custodia dei figli; in caso contrario si avrebbe un ingiustificato privilegio del genitore non affidatario.
art. 155 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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