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Stampa giuridica

Documento


128635
IDG790601355
79.06.01355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ziino diego
nota a trib. palermo 16 aprile 1975
Dir. fam., an. 5 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 136-146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7063
l' a. nota come la nostra disciplina a tutela delle lavoratrici madri sia tra le piu' avanzate sotto il profilo sociale. la legge n. 1204 del 1971, sancisce il divieto di licenziamento allo stato oggettivo di gravidanza e di puerperio, e sostiene che la donna sia tenuta a documentare il suo stato solo in un momento successivo cioe' al momento di ottenere il ripristino nel rapporto di lavoro; la conquista sociale sta, nota l' a., nel fatto che non esiste un obbligo della lavoratrice di dichiarare il suo stato di gravidanza.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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