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128640
IDG790601361
79.06.01361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
monteleone girolamo a.
le nuove frontiere del formalismo giudiziale: pretesa illegittimita' costituzionale dell' effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione
nota a ord. pret. palermo sez. lav. 26 maggio 1978
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 1163-1175
d4024
annotando l' ordinanza sopra riportata l' a. rileva che essa costituisce una deprecabile manifestazione di quel vizio formalistico che da sempre e' stato uno dei pericoli piu' gravi e subdoli insidianti l' esercizio della giurisdizione e la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore di palermo ne e' un esempio: secondo costui per ogni diritto puo' farsi valere la cosiddetta "tutela cautelare", che puo' consistere anche in misure innovative anziche' solo conservative, e poiche' la sospensione necessaria del processo ex art. 367 codice procedura civile, conseguente alla proposizione di regolamento di giurisdizione, priverebbe il giudice del pretore di emettere ogni pronuncia, il pretore rileva che detta sospensione applicata anche alla tutela cautelare urgente verserebbe in contrasto con l' art. 24 costituzione, non rendendo possibile l' applicazione della misura cautelare atipica ex art. 700 codice procedura civile. l' a. critica la decisione rilevando che il pretore non ha compreso tre cose essenziali: il concetto e gli scopi dei procedimenti cautelari previsti dal nostro ordinamento; la funzione del regolamento di giurisdizione; il contenuto del diritto di difesa che l' art. 24 garantisce a tutti. ad illustrare questi tre istituti l' a. dedica gran parte della sua nota, precisando tutti essenzialmente mirano allo scopo di assicurare al meglio il pieno concretamento del diritto di difesa garantito al cittadino.
art. 41 c.p.c. art. 48 c.p.c. art. 367 c.p.c. art. 24 cost. art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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