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128641
IDG790601362
79.06.01362 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
baldisserotto giovanni
sull' efficacia dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. nell' ipotesi di impugnativa dell' ordinanza di esecuzione della sentenza canonica di nullita'
nota a ord. trib. milano 8 luglio 1977
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 1253-1257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d445
l' a. rileva nell' ordinanza che annota tre gravi errori di diritto: primo, affermazione che l' ordinanza del presidente del tribunale, ai termini dell' art. 708 codice procedura civile, in giudizio di separazione dei coniugi, diviene inefficace a seguito della pronuncia di una sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio: affermazione erronea in quanto la sentenza canonica non ancora resa esecutiva e' irrilevante; in secondo luogo, l' affermazione che la sentenza canonica de qua sarebbe passata in giudicato secondo il diritto canonico: affermazione anche questa erronea perche' secondo il canone 1203 codex iuris canonici le cause circa lo stato delle persone non passano mai in cosa giudicata, cosa ben diversa dalla definitivita' della sentenza; in terzo luogo, l' aver dimenticato che le ordinanze previste dall' art. 17 legge sul matrimonio hanno per ius receptum la natura di sentenza. pertanto, conclude l' a., l' ordinanza presidenziale ex art. 708 codice procedura civile non puo' perdere efficacia per la pronuncia di un altro ordinamento, non ancora divenuta esecutiva nel nostro.
art. 708 c.p.c. art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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