| le nuove operazioni di commercio internazionale hanno accresciuto i
rischi dei finanzieri, i quali hanno preteso maggiori garanzie: cio'
ha indotto le holdings dei gruppi internazionali a rilasciare, in
luogo di fideiussioni, dichiarazioni scritte, di diverso contenuto,
per la concessione, la proroga o l' aumento di crediti a favore di
societa' figlie. le banche italiane hanno sempre piu' frequentemente
accettato queste dichiarazioni, denominate lettres de patronage, e ne
e' stata fatta una tipizzazione, la quale pero' non ha assunto
carattere normativo. l' a. analizza la lettre, nelle fasi di
formazione e rilascio, in stretta connessione col procedimento di
erogazione dei crediti bancari: da questo esame emerge che la lettre
de patronage e' un contratto unilaterale, regolato attualmente dall'
art. 1333 codice civile, in quanto fa sorgere obbligazioni giuridiche
a carico soltanto della societa' capogruppo, la quale riceve, in via
indiretta, vantaggi economici. delineata la natura e la funzione
della lettre, l' a. ne esamina le eventuali cause di invalidita'.
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