| 128646 | |
| IDG790601367 | |
| 79.06.01367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| pellizzi giovanni l.
| |
| girate in nome altrui, continuita' delle girate e valutazioni della
realta'
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Banca borsa tit. cred., s. 32, an. 42 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag.
129-151
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d314
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la prima sezione della corte di cassazione ha di recente contraddetto
cio' che le sezioni unite avevano affermato 15 anni prima, e cioe' ha
escluso per i titoli nominativi, confermandolo per i soli titoli all'
ordine, il principio di diritto secondo cui le girate in
rappresentanza (senza procura del rappresentato sul titolo o
allegato) non interrompe la serie continua di girate. l' a. dissente
da questa conclusione e dimostra l' insufficienza dei vari argomenti:
in particolare confuta l' applicazione analogica che la corte
pretende di fare dalla norma che esige l' autenticazione delle
girate; la pretesa "conferma del carattere testuale" che il supremo
collegio ha creduto di poter trarre dall' art. 14, regio decreto 29
marzo 1942, n. 239, sulla girata per procura dei titoli azionari; il
coordinamento tra gli artt. 2022 e 2023 del codice civile; e la
necessita' per la "legittimazione successiva" di un evento cartolare,
che secondo la corte discende dall' obbligo di indicare, nei titoli
nominativi, il nome del giratario, essendo per essi esclusa la girata
in bianco. conclude elencando gli argomenti essenziali che, nei
confronti dei titoli all' ordine, lo portano ad accogliere la
soluzione prospettata dalla corte.
| |
| cass. sez. i 28 luglio 1977, n. 3362
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |