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128646
IDG790601367
79.06.01367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellizzi giovanni l.
girate in nome altrui, continuita' delle girate e valutazioni della realta'
Banca borsa tit. cred., s. 32, an. 42 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 129-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d314
la prima sezione della corte di cassazione ha di recente contraddetto cio' che le sezioni unite avevano affermato 15 anni prima, e cioe' ha escluso per i titoli nominativi, confermandolo per i soli titoli all' ordine, il principio di diritto secondo cui le girate in rappresentanza (senza procura del rappresentato sul titolo o allegato) non interrompe la serie continua di girate. l' a. dissente da questa conclusione e dimostra l' insufficienza dei vari argomenti: in particolare confuta l' applicazione analogica che la corte pretende di fare dalla norma che esige l' autenticazione delle girate; la pretesa "conferma del carattere testuale" che il supremo collegio ha creduto di poter trarre dall' art. 14, regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, sulla girata per procura dei titoli azionari; il coordinamento tra gli artt. 2022 e 2023 del codice civile; e la necessita' per la "legittimazione successiva" di un evento cartolare, che secondo la corte discende dall' obbligo di indicare, nei titoli nominativi, il nome del giratario, essendo per essi esclusa la girata in bianco. conclude elencando gli argomenti essenziali che, nei confronti dei titoli all' ordine, lo portano ad accogliere la soluzione prospettata dalla corte.
cass. sez. i 28 luglio 1977, n. 3362
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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