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128648
IDG790601369
79.06.01369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
geraci luigi
i poteri del creditore sequestrante o pignorante d' azioni
relazione presentata al convegno sul problema dei titoli di credito, alghero, settembre 1978
Banca borsa tit. cred., s. 32, an. 42 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 180-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312201; d4402
il creditore pignorante o sequestrante di azioni non succede al debitore nella qualifica di socio della societa' a cui da' diritto solo ed esclusivamente la proprieta' azionaria. e poiche' il socio partecipa alla gestione della societa' essenzialmente con il diritto di voto all' assemblea, e' da escludere che il creditore sequestrante o pignorante abbia diritto, subentrando al debitore, all' espressione del voto e alla partecipazione all' assemblea. l' a. dimostra come il socio non perda, una volta che l' azione e' soggetta a provvedimento cautelativo, la proprieta' dell' azione e quindi la qualifica di socio, esaminando distintamente i casi di pignoramento, sequestro giudiziario e sequestro conservativo.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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