| la sentenza annotata stabilisce che risponde del reato di cui all'
art. 1, comma 1, del decreto legge n. 31 del 1976, colui che, senza
autorizzazione, esporta all' estero un modello per assegni in bianco
e, dopo averlo riempito, lo consegna a un non residente. l' a. che e'
in completo disaccordo con una decisione della corte, espone
brevemente la disciplina amministrativo-valutaria sull' emissione di
assegni bancari all' estero sia come operazione autonoma, e quindi
sottoposta ad autorizzazione valutaria generale; sia come operazione
"accessoria" dell' appalto a ditte italiane per lavori da eseguire
all' estero e quindi sottoposta ad autorizzazione valutaria
particolare. da questo esame l' a. deduce che sul piano tecnico
valutario l' operazione oggetto della sentenza rientra tra le normali
garanzie passive, e precisamente tra quelle del tipo "bid bond",
rilasciate dalle ditte italiane allo scopo di mantenere l' offerta in
una gara d' appalto, che e' operazione sottoposta all' autorizzazione
particolare del mincones. dato che tale garanzia puo' essere
rilasciata dalla banca agente anche prima che sia stata ottenuta la
necessaria autorizzazione del mincones, sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dalla ditta attestante l' esistenza
oggettiva della gara d' appalto; e che, sempre con queste modalita',
il cambital ha concesso alle banche agenti di trasferire mezzi
finanziari, provvedere a spese in loco, accendere conti presso banche
locali, e procedere a regolamenti anticipati, senza l' autorizzazione
valutaria particolare, risulta evidente, per l' a. che l' emissione
di assegno all' estero poteva essere legittimamente effettuata.
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