| premesse alcune considerazioni sulla evoluzione socio-economica e
trasformazione dei rapporti familiari, ponendo in evidenza l'
esistenza di difficolta' obiettive per un completo distacco dai
principi ancorati a concezioni tradizionalistiche delle relazioni
intersoggettive all' interno della coppia, l' a. ritiene interessante
una rilettura in chiave critica del disposto dell' art. 5, comma 5,
della legge sul divorzio, laddove stabilisce che, in caso di nuove
nozze, l' ex coniuge perde il diritto all' assegno eventualmente
attribuitogli. secondo l' a. tale disposizione costituisce una
visione superata dei rapporti familiari e fonte di gravi perplessita'
ove si tenga conto della ratio profonda e del significato pratico del
principio della perdita, per il binubo, dell' assegno
postmatrimoniale. l' a. rileva come fra i sostenitori della natura
risarcitoria o indennitaria o liquidatoria del contributo manchi in
genere la percezione dell' incongruenza esistente tra l' affermato
fondamento dell' obbligazione di cui al comma 4 dell' art. 5 legge
divorzio, ed il principio dell' estinzione della medesima nel caso in
cui il creditore dia vita ad una nuova unione legittima, per cui
ritiene sussistano pure spunti per un dubbio di legittimita'
costituzionale. l' a. conclude rilevando che anche con l' adozione
del regime legale dei beni, conseguente alla riforma del diritto di
famiglia, perdura la validita' dei rilievi critici mossi alla regola
della cessazione automatica, con le nuove nozze del beneficiario,
dell' assegno patrimoniale.
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