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128654
IDG790601413
79.06.01413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
granelli carlo
assegno al coniuge divorziato e secundae nuptiae del beneficiario
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 1, pag. 21-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
premesse alcune considerazioni sulla evoluzione socio-economica e trasformazione dei rapporti familiari, ponendo in evidenza l' esistenza di difficolta' obiettive per un completo distacco dai principi ancorati a concezioni tradizionalistiche delle relazioni intersoggettive all' interno della coppia, l' a. ritiene interessante una rilettura in chiave critica del disposto dell' art. 5, comma 5, della legge sul divorzio, laddove stabilisce che, in caso di nuove nozze, l' ex coniuge perde il diritto all' assegno eventualmente attribuitogli. secondo l' a. tale disposizione costituisce una visione superata dei rapporti familiari e fonte di gravi perplessita' ove si tenga conto della ratio profonda e del significato pratico del principio della perdita, per il binubo, dell' assegno postmatrimoniale. l' a. rileva come fra i sostenitori della natura risarcitoria o indennitaria o liquidatoria del contributo manchi in genere la percezione dell' incongruenza esistente tra l' affermato fondamento dell' obbligazione di cui al comma 4 dell' art. 5 legge divorzio, ed il principio dell' estinzione della medesima nel caso in cui il creditore dia vita ad una nuova unione legittima, per cui ritiene sussistano pure spunti per un dubbio di legittimita' costituzionale. l' a. conclude rilevando che anche con l' adozione del regime legale dei beni, conseguente alla riforma del diritto di famiglia, perdura la validita' dei rilievi critici mossi alla regola della cessazione automatica, con le nuove nozze del beneficiario, dell' assegno patrimoniale.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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