| premesso che requisito indispensabile del danno risarcibile e' la
certezza e che strettamente collegato e' il problema della
risarcibilita' del lucro cessante ammessa dall' art. 1223 codice
civile, l' a. procede ad esaminare il problema della risarcibilita'
della "chance", termine che nell' uso giuridico ricorre col
significato di probabilita' di ottenere un guadagno, ovvero di
evitare una perdita. rileva quindi che quando si parla di perdita di
una chance e di lucro cessante le due ipotesi appaiono confondibili
presentando caratteristiche comuni, per cui necessita indagare se
effettivamente non esista un criterio discrettivo fra le due ipotesi,
criterio che parrebbe doversi riscontrare nel considerare la chance
come aspettativa di fatto, mentre il lucro cessante come aspettativa
di diritto. l' a. ritiene inaccettabile tale distinzione e che invece
per una differenziazione qualitativa tra chance e lucro cessante
unico criterio sia quello della certezza del danno. passa poi ad
esaminare i vari orientamenti della giurisprudenza italiana e
straniera, e la posizione assunta in materia dalla dottrina italiana,
che, almeno la parte piu' autorevole, ha ritenuto di dover dare una
risposta negativa a causa di una pretesa irrilevanza economica della
chance. l' a. conclude infine che a suo parere la perdita di una
chance puo' concretare un danno certo e, quindi, sotto tale profilo,
risarcibile come danno emergente, e la certezza di tale danno
emergente deve essere valutata secondo un calcolo di probabilita'.
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