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128655
IDG790601414
79.06.01414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bocchiola maurizio
perdita di una "chance" e certezza del danno
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 1, pag. 55-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3070
premesso che requisito indispensabile del danno risarcibile e' la certezza e che strettamente collegato e' il problema della risarcibilita' del lucro cessante ammessa dall' art. 1223 codice civile, l' a. procede ad esaminare il problema della risarcibilita' della "chance", termine che nell' uso giuridico ricorre col significato di probabilita' di ottenere un guadagno, ovvero di evitare una perdita. rileva quindi che quando si parla di perdita di una chance e di lucro cessante le due ipotesi appaiono confondibili presentando caratteristiche comuni, per cui necessita indagare se effettivamente non esista un criterio discrettivo fra le due ipotesi, criterio che parrebbe doversi riscontrare nel considerare la chance come aspettativa di fatto, mentre il lucro cessante come aspettativa di diritto. l' a. ritiene inaccettabile tale distinzione e che invece per una differenziazione qualitativa tra chance e lucro cessante unico criterio sia quello della certezza del danno. passa poi ad esaminare i vari orientamenti della giurisprudenza italiana e straniera, e la posizione assunta in materia dalla dottrina italiana, che, almeno la parte piu' autorevole, ha ritenuto di dover dare una risposta negativa a causa di una pretesa irrilevanza economica della chance. l' a. conclude infine che a suo parere la perdita di una chance puo' concretare un danno certo e, quindi, sotto tale profilo, risarcibile come danno emergente, e la certezza di tale danno emergente deve essere valutata secondo un calcolo di probabilita'.
art. 1223 c.c. art. 2056 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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