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128667
IDG790601426
79.06.01426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alleva piergiovanni
l' onere della prova nel dilemma giudiziario tra dimissioni orali e licenziamento orale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 30 (1976), fasc. 1, pag. 349-372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d7471
l' a., esaminando le possibilita' che ha il datore di lavoro dopo l' entrata in vigore della legge n. 604 del 1966 e dello statuto dei lavoratori, di procedere al licenziamento ad nutum di un proprio dipendente, si sofferma su un particolare espediente, avallato da pronunce di giudici di ogni grado, per mezzo del quale il datore di lavoro puo' porre in essere un licenziamento illegittimo, spiegando quindi di cosa si tratta: anziche' ricorrere alla comunicazione per iscritto del licenziamento e sempre per iscritto specificarne i motivi, il datore di lavoro di frequente procede al licenziamento orale ed in tronco del dipendente in un colloquio vis a vis; quando poi il lavoratore imponga il licenziamento, sara' sufficiente al datore di lavoro affermare che, al contrario, e' stato proprio il dipendente che ha rassegnato le dimissioni, oralmente ed in tronco, e quindi il rapporto di lavoro e' stato da lui risolto senza preavviso. l' a. osserva come pur trovandoci in questa ipotesi di fronte ad una frode, essa abbia pero' la possibilita' di ricevere l' approvazione della giurisprudenza in base (si dice) ai principi fondamentali in tema di onere della prova; pertanto ritiene necessario entrare nel merito di quella giurisprudenza per dimostrarne l' infondatezza, cioe' l' errore logico e giuridico. a tal fine l' a. dedica la maggior parte del suo studio per vedere in che cosa consista l' esatta applicazione dei principi dell' onere della prova, e quindi come dovra' comportarsi il giudice di fronte al lavoratore che affermi di essere stato licenziato oralmente in violazione dell' art. 2 legge n. 504 ed al datore di lavoro che resista affermando di aver ricevuto lui dimissioni orali dal dipendente, cioe' di fronte al problema dell' onere della prova nel dilemma giudiziario tra dimissioni orali e licenziamento orale. l' a. conclude segnalando l' opportunita' di una generalizzazione nella contrattazione collettiva della clausola relativa alla forma solenne delle dimissioni e che si sancisca espressamente, in sua mancanza, l' irrilevanza dell' atto.
l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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