| l' a., esaminando le possibilita' che ha il datore di lavoro dopo l'
entrata in vigore della legge n. 604 del 1966 e dello statuto dei
lavoratori, di procedere al licenziamento ad nutum di un proprio
dipendente, si sofferma su un particolare espediente, avallato da
pronunce di giudici di ogni grado, per mezzo del quale il datore di
lavoro puo' porre in essere un licenziamento illegittimo, spiegando
quindi di cosa si tratta: anziche' ricorrere alla comunicazione per
iscritto del licenziamento e sempre per iscritto specificarne i
motivi, il datore di lavoro di frequente procede al licenziamento
orale ed in tronco del dipendente in un colloquio vis a vis; quando
poi il lavoratore imponga il licenziamento, sara' sufficiente al
datore di lavoro affermare che, al contrario, e' stato proprio il
dipendente che ha rassegnato le dimissioni, oralmente ed in tronco, e
quindi il rapporto di lavoro e' stato da lui risolto senza preavviso.
l' a. osserva come pur trovandoci in questa ipotesi di fronte ad una
frode, essa abbia pero' la possibilita' di ricevere l' approvazione
della giurisprudenza in base (si dice) ai principi fondamentali in
tema di onere della prova; pertanto ritiene necessario entrare nel
merito di quella giurisprudenza per dimostrarne l' infondatezza,
cioe' l' errore logico e giuridico. a tal fine l' a. dedica la
maggior parte del suo studio per vedere in che cosa consista l'
esatta applicazione dei principi dell' onere della prova, e quindi
come dovra' comportarsi il giudice di fronte al lavoratore che
affermi di essere stato licenziato oralmente in violazione dell' art.
2 legge n. 504 ed al datore di lavoro che resista affermando di aver
ricevuto lui dimissioni orali dal dipendente, cioe' di fronte al
problema dell' onere della prova nel dilemma giudiziario tra
dimissioni orali e licenziamento orale. l' a. conclude segnalando l'
opportunita' di una generalizzazione nella contrattazione collettiva
della clausola relativa alla forma solenne delle dimissioni e che si
sancisca espressamente, in sua mancanza, l' irrilevanza dell' atto.
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