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| IDG790601449 | |
| 79.06.01449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vidiri guido
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| e' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che
sostituisce il personale scioperante?
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| nota a decr. pret. napoli 17 febbraio 1979
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 531-534
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d762; d713
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| l' a. condivide pienamente la decisione pretorile che annota, sia per
le ragioni sociali che l' hanno determinata sia perche' in linea con
la corretta interpretazione dell' art. 28 statuto lavoratori, e trae
quindi spunto da tale decisione per svolgere alcune considerazioni
circa i limiti di applicabilita' dello stesso art. 28. secondo l' a.
deve ritenersi pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che il
cosiddetto crumiraggio interno non costituisce condotta
antisindacale, essendo diretto non gia' ad impedire o limitare il
diritto di sciopero, bensi' a ridurre al minimo le conseguenze
negative per l' attivita' imprenditoriale e cio' a tutela della
liberta' garantita all' imprenditore di organizzare il lavoro all'
interno dell' azienda in base a sue autonome scelte. perplessita'
invece sussistono sulla liceita' del c.d. crumiraggio interno, ed in
proposito l' a. espone la sua tesi secondo cui il consentire al
datore di lavoro di assumere mano d' opera esterna non neutralizza il
diritto di sciopero e quindi devesi escludere anche in questo caso l'
antisindacabilita' del comportamento del datore di lavoro per la
tutela fornita dalla costituzione al diritto al lavoro (artt. 4 e 35
costituzione) ed alla liberta' di iniziativa economica dell'
imprenditore (art. 61) di cui il potere di organizzazione del lavoro
costituisce significativa espressione.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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