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128669
IDG790601449
79.06.01449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vidiri guido
e' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che sostituisce il personale scioperante?
nota a decr. pret. napoli 17 febbraio 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 531-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d762; d713
l' a. condivide pienamente la decisione pretorile che annota, sia per le ragioni sociali che l' hanno determinata sia perche' in linea con la corretta interpretazione dell' art. 28 statuto lavoratori, e trae quindi spunto da tale decisione per svolgere alcune considerazioni circa i limiti di applicabilita' dello stesso art. 28. secondo l' a. deve ritenersi pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che il cosiddetto crumiraggio interno non costituisce condotta antisindacale, essendo diretto non gia' ad impedire o limitare il diritto di sciopero, bensi' a ridurre al minimo le conseguenze negative per l' attivita' imprenditoriale e cio' a tutela della liberta' garantita all' imprenditore di organizzare il lavoro all' interno dell' azienda in base a sue autonome scelte. perplessita' invece sussistono sulla liceita' del c.d. crumiraggio interno, ed in proposito l' a. espone la sua tesi secondo cui il consentire al datore di lavoro di assumere mano d' opera esterna non neutralizza il diritto di sciopero e quindi devesi escludere anche in questo caso l' antisindacabilita' del comportamento del datore di lavoro per la tutela fornita dalla costituzione al diritto al lavoro (artt. 4 e 35 costituzione) ed alla liberta' di iniziativa economica dell' imprenditore (art. 61) di cui il potere di organizzazione del lavoro costituisce significativa espressione.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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