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128672
IDG790601452
79.06.01452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mancini giuseppe
formazione del regolamento obbligatorio di condominio e poteri del giudice
nota a ord. pret. roma 13 febbraio 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 537-538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
l' a. condivide l' ordinanza del pretore che annota e trae da essa lo spunto per alcune riflessioni sulla questione concernente il potere del giudice di procedere direttamente, su istanza di uno o piu' condomini, alla formazione del regolamento di condominio. rileva che la dottrina e' divisa circa la possibilita' di un intervento dell' autorita' giudiziaria in materia; la giurisprudenza invece in due decisioni ha escluso la predetta possibilita', pur ammettendo il ricorso al giudice, in via contenziosa, per violazione di legge, contro le decisioni in materia dell' assemblea. a tal proposito l' a. distingue la situazione soggettiva derivante al condomino dalla disposizione del comma 1 da quella del comma 2 dell' art. 1138 codice civile. e conclude affermando che non puo' parlarsi di inadempimento imputabile al condominio finche' nessun compartecipe abbia posto in grado l' assemblea di provvedere; e d' altra parte il regolamento, nei casi in cui e' obbligatorio, deve farsi rientrare tra gli atti necessari, ope legis, per l' amministrazione della cosa comune.
art. 1138 c.c. trib. palermo 26 marzo 1968 app. bari 24 ottobre 1973
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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