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128673
IDG790601454
79.06.01454 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
riello luigi
nota a pret. castellammare di stabbia 17 novembre 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 550-551
d74700; d7700; d74400
nella breve nota redazionale alla sentenza pretorile citata in epigrafe in tema di rifiuto da parte del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il servizio di leva di un proprio dipendente, l' a. osserva che il licenziamento costituisce un atto positivo di recesso da parte del datore di lavoro, avente come presupposto un rapporto ancora operante, mentre per l' intervenuta sospensione a causa del servizio militare del lavoratore si puo' realizzare solo un atto negativo di rifiuto di prosecuzione del rapporto da parte del datore di lavoro. pertanto mentre le norme che sanciscono l' inefficacia o la nullita' dei licenziamenti individuali (art. 18 statuto di lavoro, invece le disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di leva del prestatore (art. 52 costituzione e dlcps n. 303 del 1946) tendono ad assicurare la continuita' del rapporto stesso. da cio' l' a. deduce le conseguenze in ordine alla misura del risarcimento e alla esecuzione della sentenza.
art. 52 cost. art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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