| l' a., dopo aver accennato alla normativa sulla separazione dei
coniugi, cosi' come disciplinata nel codice 1942, evidenzia come in
conseguenza della legge del 1970 sul divorzio veniva introdotto un
profondo mutamento di prospettiva, per cui la separazione diveniva,
nella maggior parte dei casi, fase preparatoria al divorzio con
conseguente affievolimento degli obblighi tra i coniugi gia' nella
stessa separazione, affievolimento che ancor piu' si accentuava con
la dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 156 codice civile
avvenuta nel 1974. passa poi ad esaminare come per la nuova
disciplina del diritto di famiglia del 1975 gli obblighi derivanti
dalla separazione siano diversi da quelli nascenti dal matrimonio e
siano limitati agli aspetti patrimoniali, per cui sembra all' a.
condivisibile la giurisprudenza, attualmente minoritaria, che nega
decisamente ogni ammissibilita' al mutamento del titolo della
separazione (da consensuale a separazione per colpa), per cui il
comportamento ingiurioso del coniuge separato non potra' che essere
valutato sulla base della legge penale o in sede civile, in relazione
alla tutela della personalita' del coniuge offeso, come per ogni
altro cittadino. l' a. pone infine in evidenza la netta distinzione
tra gli obblighi reciproci dei coniugi e gli obblighi dei genitori
nei confronti dei figli, i quali obblighi non nascono dal matrimonio,
ma si fondano sul mero fatto della procreazione; e alla luce di
queste considerazioni di principio svolge una critica alla sentenza
annotata.
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