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| IDG790700126 | |
| 79.07.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| salvestroni umberto
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| trasferimento a terzi di fondo rustico ed esercizio di prelazione
agraria: inefficacia del trasferimento o riscatto?
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| nota a cass. sez. iii civ. 28 aprile 1978, n. 2003
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| Giur. agr. it., an. 26 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 229-235
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91611; d91612; d91613
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| l' a. traendo spunto dalla sentenza, formula per categorie la
gerarchia degli aventi diritto a prelazione o riscatto agrari ponendo
al primo posto, anche per l' acquisto di fondi facenti parte di un
compendio ereditario, la categoria dei coeredi coltivatori diretti,
quindi i coltivatori non proprietari insediati nel fondo e infine i
proprietari coltivatori diretti confinanti. all' interno di ciascuna
categoria la prelazione spetterebbe all' avente diritto scelto dal
proprietario alienante e, in mancanza di scelta, a quello che per
primo trascriva il suo acquisto. conseguentemente l' a. critica la
tesi secondo la quale il concedente ha l' obbligo di notificare la
proposta di alienazione contestualmente a tutti i confinanti,
ritenendo che egli possa notificare prima la proposta al confinante
preferito. nel conflitto, invece, tra aventi diritto appartenenti a
diverse categorie, il preferito dalla legge prevale sugli altri
indipendentemente dalla trascrizione. quest' ultimo principio si
applica anche a favore dell' avente diritto che abbia esercitato la
prelazione nei confronti del terzo acquirente successivo ed anche a
favore dell' avente diritto cui la denuntiatio sia stata fatta dopo
la vendita al terzo. in quest' ultimo caso il termine per il
pagamento del prezzo decorrerebbe dalla denuntatio e non dai momenti
indicati dalla legge 8 gennaio 1979, n. 2.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 732 c.c.
l. 8 gennaio 1979, n. 2
l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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