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128682
IDG790700126
79.07.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvestroni umberto
trasferimento a terzi di fondo rustico ed esercizio di prelazione agraria: inefficacia del trasferimento o riscatto?
nota a cass. sez. iii civ. 28 aprile 1978, n. 2003
Giur. agr. it., an. 26 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 229-235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611; d91612; d91613
l' a. traendo spunto dalla sentenza, formula per categorie la gerarchia degli aventi diritto a prelazione o riscatto agrari ponendo al primo posto, anche per l' acquisto di fondi facenti parte di un compendio ereditario, la categoria dei coeredi coltivatori diretti, quindi i coltivatori non proprietari insediati nel fondo e infine i proprietari coltivatori diretti confinanti. all' interno di ciascuna categoria la prelazione spetterebbe all' avente diritto scelto dal proprietario alienante e, in mancanza di scelta, a quello che per primo trascriva il suo acquisto. conseguentemente l' a. critica la tesi secondo la quale il concedente ha l' obbligo di notificare la proposta di alienazione contestualmente a tutti i confinanti, ritenendo che egli possa notificare prima la proposta al confinante preferito. nel conflitto, invece, tra aventi diritto appartenenti a diverse categorie, il preferito dalla legge prevale sugli altri indipendentemente dalla trascrizione. quest' ultimo principio si applica anche a favore dell' avente diritto che abbia esercitato la prelazione nei confronti del terzo acquirente successivo ed anche a favore dell' avente diritto cui la denuntiatio sia stata fatta dopo la vendita al terzo. in quest' ultimo caso il termine per il pagamento del prezzo decorrerebbe dalla denuntatio e non dai momenti indicati dalla legge 8 gennaio 1979, n. 2.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 732 c.c. l. 8 gennaio 1979, n. 2 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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