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128709
IDG790900396
79.09.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manfredi parodi giusino
sulla legittimita' costituzionale della legislazione penale in materia di stupefacenti
Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 371-406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d544; d5002; d0402
una legge penale che utilizzi la tecnica delle norme in bianco (che cioe' contenga un precetto tanto generale da non poter essere osservato senza una specificazione extralegislativa del bene tutelato o degli estremi della condotta) viola il principio costituzionale di legalita', non rispettando ne' l' esigenza di certezza dei confini dell' illecito ne' l' esigenza di garanzia della liberta', sostanziandosi nel rinvio ad altra fonte di un giudizio di valore riservato al legislatore. era quindi anticostituzionale la legge n. 1041 del 1954 avendo il rinvio al ministero della sanita' per la determinazione dell' elenco delle materie stupefacenti, funzione non solo tecnica ma anche di valore o di completamento del precetto legislativo, inidoneo per la genericita' del termine "stupefacenti" a individuare la categoria. diversamente riguardo la legge n. 685 del 1975 che, dettando precisi criteri per la formazione dell' elenco, esclude la discrezionalita' dell' autorita' amministrativa, il cui atto svolge pertanto funzione di mero accertamento tecnico, compatibile con la riserva assoluta. tale elenco, non costituendo integrazione del precetto, e' quindi norma extrapenale: l' errore sull' elenco pertanto esclude il dolo ex art. 47 comma 3, come scusa l' ignoranza dei termini farmacologici della legge ex art. 47 comma 1 codice penale.
art. 6 l. 22 ottobre 1954, n. 1041 art. 11 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 12 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 25 cost. art. 47 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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