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128710
IDG790900397
79.09.00397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casaroli guido
la causazione dolosa del fallimento della societa' da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 407-455
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5373; d3137
inquadrato il reato nella c.d. bancarotta impropria, raggruppante varie figure strutturalmente eterogenee ma accomunate dal preesistere o dal sopraggiungere del fallimento, si osserva che questo assume generalmente il ruolo o di condizione obiettiva di punibilita' o di presupposto del reato, rispettivamente nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare o postfallimentare. nel reato de quo viene punita qualunque condotta dolosa tipologicamente idonea a produrre il fallimento che, come prodotto causale del comportamento degli organi societari assume, diversamente dalle altre ipotesi, il ruolo di evento naturalistico e quindi di elemento costitutivo del reato. come risultato naturalistico della condotta, il fallimento indica lo stato sostanziale di insolvenza, mentre la sentenza dichiarativa continua a ricoprire il ruolo di condizione obiettiva di punibilita'. l' ambiguita' normativa quanto all' elemento psicologico si spiega come sintesi di 2 ipotesi omologhe ma dissimili: l' espressione "con dolo" allude ai casi in cui il fallimento e' stato voluto come risultato diretto dell' attivita' (dolo diretto) o previsto (dolo eventuale), mentre con "operazioni dolose" si intendono quei comportamenti causativi -senza specifica volizione o previsione- del fallimento, comprendendovi ogni condotta penalmente irrilevante per se stessa se non correlata alla causazione del fallimento, individuando una fattispecie con dolo non di evento ma di condotta.
art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. dir. penale - Univ. TO



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