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| IDG790900397 | |
| 79.09.00397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| casaroli guido
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| la causazione dolosa del fallimento della societa' da parte di
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
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| Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 407-455
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5373; d3137
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| inquadrato il reato nella c.d. bancarotta impropria, raggruppante
varie figure strutturalmente eterogenee ma accomunate dal preesistere
o dal sopraggiungere del fallimento, si osserva che questo assume
generalmente il ruolo o di condizione obiettiva di punibilita' o di
presupposto del reato, rispettivamente nelle ipotesi di bancarotta
prefallimentare o postfallimentare. nel reato de quo viene punita
qualunque condotta dolosa tipologicamente idonea a produrre il
fallimento che, come prodotto causale del comportamento degli organi
societari assume, diversamente dalle altre ipotesi, il ruolo di
evento naturalistico e quindi di elemento costitutivo del reato. come
risultato naturalistico della condotta, il fallimento indica lo stato
sostanziale di insolvenza, mentre la sentenza dichiarativa continua a
ricoprire il ruolo di condizione obiettiva di punibilita'. l'
ambiguita' normativa quanto all' elemento psicologico si spiega come
sintesi di 2 ipotesi omologhe ma dissimili: l' espressione "con dolo"
allude ai casi in cui il fallimento e' stato voluto come risultato
diretto dell' attivita' (dolo diretto) o previsto (dolo eventuale),
mentre con "operazioni dolose" si intendono quei comportamenti
causativi -senza specifica volizione o previsione- del fallimento,
comprendendovi ogni condotta penalmente irrilevante per se stessa se
non correlata alla causazione del fallimento, individuando una
fattispecie con dolo non di evento ma di condotta.
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| art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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