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| IDG790900398 | |
| 79.09.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bendinelli paolo
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| la "diminuente" dell' eta' minore nel giudizio di comparazione
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| nota a prima ass. milano 26 novembre 1976
seconda ass. app. milano 8 novembre 1973
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| Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 537-546
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50124; d50206
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| il decreto legge n. 99 del 1974, nel rimediare all' eccessivo rigore
di alcune fattispecie (artt. 70 e 98 codice penale), abrogando l'
art. 69 comma 4 codice penale, comporta conseguenze soprattutto nel
campo dei reati minorili: negandosi infatti il bilanciamento tra
circostanze aggravanti e la diminuente della minore eta' ne consegue
la comminabilita' dell' ergastolo a un minore, conseguenza peraltro
di difficile giustificazione ex art. 27 costituzione, essendo
maggiormente probabile il recupero sociale proprio nei confronti dei
minori. del resto ex art. 133 codice penale non e' sufficiente il
solo accertamento dell' imputabilita', in quanto l' esistenza della
capacita' di intendere e volere non esclude che il minore sia in una
condizione particolare che di per se stessa dovrebbe inibire un
giudizio ordinario per consentire al contrario il giudizio
specializzato che tenga conto dei fattori sociologici e psicologici
determinanti all' atto delittuoso. d'altronde dalle varie proposte di
legge in materia, ponenti l' accento proprio sul momento conoscitivo
della personalita' del minore e sul suo recupero, si evince che
compito primario del giudice minorile non e' punitivo ma rieducativo.
tali principi, in quanto ispiranti il giudizio del tribunale dei
minorenni, devono informare anche il giudice ordinario.
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| art. 69 c.p.
art. 70 c.p.
art. 98 c.p.
art. 133 c.p.
art. 6 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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