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128711
IDG790900398
79.09.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bendinelli paolo
la "diminuente" dell' eta' minore nel giudizio di comparazione
nota a prima ass. milano 26 novembre 1976 seconda ass. app. milano 8 novembre 1973
Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 537-546
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50124; d50206
il decreto legge n. 99 del 1974, nel rimediare all' eccessivo rigore di alcune fattispecie (artt. 70 e 98 codice penale), abrogando l' art. 69 comma 4 codice penale, comporta conseguenze soprattutto nel campo dei reati minorili: negandosi infatti il bilanciamento tra circostanze aggravanti e la diminuente della minore eta' ne consegue la comminabilita' dell' ergastolo a un minore, conseguenza peraltro di difficile giustificazione ex art. 27 costituzione, essendo maggiormente probabile il recupero sociale proprio nei confronti dei minori. del resto ex art. 133 codice penale non e' sufficiente il solo accertamento dell' imputabilita', in quanto l' esistenza della capacita' di intendere e volere non esclude che il minore sia in una condizione particolare che di per se stessa dovrebbe inibire un giudizio ordinario per consentire al contrario il giudizio specializzato che tenga conto dei fattori sociologici e psicologici determinanti all' atto delittuoso. d'altronde dalle varie proposte di legge in materia, ponenti l' accento proprio sul momento conoscitivo della personalita' del minore e sul suo recupero, si evince che compito primario del giudice minorile non e' punitivo ma rieducativo. tali principi, in quanto ispiranti il giudizio del tribunale dei minorenni, devono informare anche il giudice ordinario.
art. 69 c.p. art. 70 c.p. art. 98 c.p. art. 133 c.p. art. 6 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
Ist. dir. penale - Univ. TO



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