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128712
IDG790900399
79.09.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lanzi alessio
rapporti tra frode fiscale e false comunicazioni sociali
Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 559-563
d23283; d516; d51526; d312225
individuata nel reato societario una natura plurioffensiva, come tutela anche dello stato-fisco creditore delle imposte, abbandonata la teoria che richiedeva per il reato di false comunicazioni sociali la sussistenza del dolo di danno e dato che per il reato di frode fiscale non e' richiesto l' animus nocendi nei confronti del fisco, sembrerebbe sempre configurabile il concorso formale tra i 2 reati. nel caso di chi rediga un bilancio falso allo scopo di frodare il fisco e poi sottoscriva la dichiarazione fiscale in base a quel bilancio, l' assunto risulta infondato alla luce dell' art. 15 codice penale in quanto l' art. 56 decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973 e' certamente speciale rispetto all' art. 2621 codice civile. nulla in contrario dal decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973 che fa salve "altre sanzioni eventualmente applicabili", riferendosi tale riserva ad altre sanzioni fiscali ed amministrative. diversamente nel caso della comunicazione sociale che persegua piu' finalita' avendo anche l' ulteriore scopo di frodare il fisco: in specie sarebbe inapplicabile il principio di specialita', non sussistendo il requisito della "stessa materia": l' una infatti reprime gli aspetti di frode fiscale, l' altra tutti gli ulteriori aspetti di lesivita' che quella falsificazione comporta.
art. 2621 n. 1 c.c. art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 15 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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