| 128712 | |
| IDG790900399 | |
| 79.09.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| lanzi alessio
| |
| rapporti tra frode fiscale e false comunicazioni sociali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Indice pen., an. 12 (1978), fasc. 3, pag. 559-563
| |
| | |
| d23283; d516; d51526; d312225
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| individuata nel reato societario una natura plurioffensiva, come
tutela anche dello stato-fisco creditore delle imposte, abbandonata
la teoria che richiedeva per il reato di false comunicazioni sociali
la sussistenza del dolo di danno e dato che per il reato di frode
fiscale non e' richiesto l' animus nocendi nei confronti del fisco,
sembrerebbe sempre configurabile il concorso formale tra i 2 reati.
nel caso di chi rediga un bilancio falso allo scopo di frodare il
fisco e poi sottoscriva la dichiarazione fiscale in base a quel
bilancio, l' assunto risulta infondato alla luce dell' art. 15 codice
penale in quanto l' art. 56 decreto del presidente della repubblica
n. 600 del 1973 e' certamente speciale rispetto all' art. 2621 codice
civile. nulla in contrario dal decreto del presidente della
repubblica n. 600 del 1973 che fa salve "altre sanzioni eventualmente
applicabili", riferendosi tale riserva ad altre sanzioni fiscali ed
amministrative. diversamente nel caso della comunicazione sociale che
persegua piu' finalita' avendo anche l' ulteriore scopo di frodare il
fisco: in specie sarebbe inapplicabile il principio di specialita',
non sussistendo il requisito della "stessa materia": l' una infatti
reprime gli aspetti di frode fiscale, l' altra tutti gli ulteriori
aspetti di lesivita' che quella falsificazione comporta.
| |
| art. 2621 n. 1 c.c.
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 15 c.p.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |