| per il par. 16 della seconda legge di riforma del codice penale
tedesco l' ignoranza di una circostanza della fattispecie legale
impedisce il dolo, lasciando peraltro l' errore inescusabile
impregiudicata la colpa. comprende non solo l' errore di fatto o
sugli elementi normativi o assiologici, ma ogni errore anche di
diritto, purche' non propriamente penale. il par. 17, rubricato
"verbotsirrtum" (errore sul divieto), dando rilevanza all' errore di
diritto, penale ed extrapenale, impedisce, se escusabile, la
colpevolezza; non incide pero' sul dolo tanto che, se vincibile,
restera' la responsabilita' dolosa (e non, inspiegabilmente, colposa)
anche se la pena puo' essere diminuita. con massima rilevanza dell'
elemento soggettivo il par. 23 da' importanza al tentativo, anche se
l' autore "non si e' reso conto, per grossolano difetto di
conoscenza, della sua inidoneita'", colpendosi pertanto del reato
impossibile anche la mera intenzione. configurandosi in tentativo
(par. 22) quando l' autore "comincia direttamente la realizzazione
della fattispecie", il combinato disposto par. 22-23 comporta uno
scambio tra tipicita' formale e idoneita' sostanziale, tra condotta e
essenza antigiuridica. il par. 24 esclude la punibilita' per la
desistenza attiva e "se il fatto non e' consumato senza l' intervento
del rinunciante", purche' questi si sia comunque impegnato.
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