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| IDG790900405 | |
| 79.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bajno riccardo
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| contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale
"accessorio": l' ipotesi urbanistico-ambientale
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 120-150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d540; d545
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| l' oggetto di tutela delle norme incriminatrici previste dalla legge
28 gennaio 1977, n. 10 non e' formale, consistente in un interesse
dello stato all' esatto svolgersi dei procedimenti amministrativi, ma
sostanziale, cioe' consistente nell' interesse alla tutela ambientale
o del territorio, attraverso la pianificazione e la programmazione
degli interventi. in particolare oggetto di tutela delle norme di cui
agli artt. 1 e 17 e' l' interesse all' esclusivita' della
organizzazione del territorio da parte dell' amministrazione. tali
interessi sono da considerare beni giuridici penalmente tutelabili,
aventi immediata rilevanza costituzionale: sono espressione diretta
della tutela del principio di autonomia dell' ente locale (artt. 117,
118 e 128 costituzione), il quale e' centro primario di imputazione
di interessi sul suo territorio, anche in materia urbanistica.
percio' la trasgressione "formale", costituita dall' attivita'
espletata senza o in difformita' dalla concessione, incide senz'
altro sull' interesse sostanziale. la tutela degli interessi
ambientali potrebbe attuarsi con una norma che sanzioni penalmente la
disobbedienza ad un precetto amministrativo, purche'
individualizzato, cosi' da non incorrere nei dubbi di utilizzazione e
incostituzionalita' riferibili al generale disposto dell' art. 650
codice penale.
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| art. 9 cost.
art. 117 cost.
art. 118 cost.
art. 128 cost.
l. 17 agosto 1942, n. 1150
l. 6 agosto 1967, n. 765
l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 650 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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