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128718
IDG790900405
79.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bajno riccardo
contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale "accessorio": l' ipotesi urbanistico-ambientale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 120-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540; d545
l' oggetto di tutela delle norme incriminatrici previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 non e' formale, consistente in un interesse dello stato all' esatto svolgersi dei procedimenti amministrativi, ma sostanziale, cioe' consistente nell' interesse alla tutela ambientale o del territorio, attraverso la pianificazione e la programmazione degli interventi. in particolare oggetto di tutela delle norme di cui agli artt. 1 e 17 e' l' interesse all' esclusivita' della organizzazione del territorio da parte dell' amministrazione. tali interessi sono da considerare beni giuridici penalmente tutelabili, aventi immediata rilevanza costituzionale: sono espressione diretta della tutela del principio di autonomia dell' ente locale (artt. 117, 118 e 128 costituzione), il quale e' centro primario di imputazione di interessi sul suo territorio, anche in materia urbanistica. percio' la trasgressione "formale", costituita dall' attivita' espletata senza o in difformita' dalla concessione, incide senz' altro sull' interesse sostanziale. la tutela degli interessi ambientali potrebbe attuarsi con una norma che sanzioni penalmente la disobbedienza ad un precetto amministrativo, purche' individualizzato, cosi' da non incorrere nei dubbi di utilizzazione e incostituzionalita' riferibili al generale disposto dell' art. 650 codice penale.
art. 9 cost. art. 117 cost. art. 118 cost. art. 128 cost. l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 650 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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