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| IDG790900406 | |
| 79.09.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tonini paolo
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| le organizzazioni dei consumatori nel processo penale
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| testo rielaborato di una relazione al convegno patrocinato dalla
federazione nazionale delle cooperative di consumo su "la
rappresentanza del consumo negli organi pubblici", torino, 10-11
novembre 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 151-175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60321
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| la difficile dimostrazione della causalita' diretta fra una malattia
e la fattispecie di pericolo, nonche' gli alti costi del processo,
escludono la possibilita' di un' azione individuale, non pero' una di
tipo collettivo: un' azione cioe' esercitata da un soggetto di tipo
collettivo, perseguente un interesse collettivo. di tal tipo e'
definibile l' interesse dei consumatori. un aggancio normativo di
carattere generale e' ravvisabile nell' art. 2 costituzione che,
senza essere incisivo come il 39, consente l' esistenza di leggi
attribuenti alle associazioni la rappresentanza di interessi
collettivi e al contempo rende illegittime le norme volte a
estromettere dal processo penale tali interessi. la rappresentanza
potrebbe desumersi per "altre associazioni interessate" (tra cui le
cooperative di consumo di cui al decreto legislativo luogotenenziale
12 aprile 1917 n. 729, data la linea di continuita' tra le 2 leggi) e
con essa la costituibilita' in parte civile, ma la mancanza di
criteri oggettivi segnano il limite normativo dell' art. 46 regio
decreto legge n. 2033 del 1925. si imporrebbe pertanto una legge come
la c.d. loi royer francese dettante criteri precisi e oggettivi,
oltre ad efficaci sanzioni penali, anche in tema di pubblicita'
mendace.
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| art. 22 c.p.p.
d.lg.lt. 12 aprile 1917, n. 729
art. 2 cost.
art. 39 cost.
art. 46 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033
loi 27 dicembre 1973, nn. 73-1193 (francia)
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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