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128719
IDG790900406
79.09.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tonini paolo
le organizzazioni dei consumatori nel processo penale
testo rielaborato di una relazione al convegno patrocinato dalla federazione nazionale delle cooperative di consumo su "la rappresentanza del consumo negli organi pubblici", torino, 10-11 novembre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 151-175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60321
la difficile dimostrazione della causalita' diretta fra una malattia e la fattispecie di pericolo, nonche' gli alti costi del processo, escludono la possibilita' di un' azione individuale, non pero' una di tipo collettivo: un' azione cioe' esercitata da un soggetto di tipo collettivo, perseguente un interesse collettivo. di tal tipo e' definibile l' interesse dei consumatori. un aggancio normativo di carattere generale e' ravvisabile nell' art. 2 costituzione che, senza essere incisivo come il 39, consente l' esistenza di leggi attribuenti alle associazioni la rappresentanza di interessi collettivi e al contempo rende illegittime le norme volte a estromettere dal processo penale tali interessi. la rappresentanza potrebbe desumersi per "altre associazioni interessate" (tra cui le cooperative di consumo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1917 n. 729, data la linea di continuita' tra le 2 leggi) e con essa la costituibilita' in parte civile, ma la mancanza di criteri oggettivi segnano il limite normativo dell' art. 46 regio decreto legge n. 2033 del 1925. si imporrebbe pertanto una legge come la c.d. loi royer francese dettante criteri precisi e oggettivi, oltre ad efficaci sanzioni penali, anche in tema di pubblicita' mendace.
art. 22 c.p.p. d.lg.lt. 12 aprile 1917, n. 729 art. 2 cost. art. 39 cost. art. 46 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 loi 27 dicembre 1973, nn. 73-1193 (francia)
Ist. dir. penale - Univ. TO



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