| i poteri di vigilanza del procuratore generale sui giudici is
truttori, cosi' come il potere di avocazione (artt. 298 e 392 comma 3
codice procedura penale), furono strumenti utilizzati dal legislatore
fascista per rafforzare il controllo dell' esecutivo sulla
magistratura; dipendenza gia' adombrata nell' ordinamento dello stato
liberale. detti poteri sussistono ancora, a differenza di varie
prerogative concesse al pubblico ministero, quali l' insindacabilita'
dell' archiviazione, della scelta tra istruttoria formale, sommaria e
rito direttissimo, riformate a partire dalla novella del 1955. l' a.
dimostra storicamente che, col termine vigilanza, il legislatore
intende la sorveglianza, limitata alle funzioni; pur se nella pratica
la distinzione si attenua: anche alla sorveglianza come alla
vigilanza, si collega un potere di richiamo o stimolo, percio'
preventivo. l' art. 69 dell' ordinamento giudiziario, che prevede il
potere di vigilanza del ministro della giustizia sui pubblici
ministeri, introdotto col decreto del 1946 sulle guarentigie della
magistratura, ha perso ilvalore di legame gerarchico tra esecutivo e
magistratura requirente solo dopo l' istituzione del consiglio
superiore della magistratura, in ottemperanza alla costituzione. la
legittimita' costituzionale dell' art. 298, in questo contesto, e'
dubbia. la norma ha scopi di vigilanza a fini disciplinari, piu' che
a fini processuali. pertanto il dettato costituzionale, la legge
delle guarentigie della magistratura e soprattutto l' art. 42
disposizione finale della legge istitutiva del consiglio superiore
della magistratura, abrogante tutte le norme non compatibili con
essa, fanno ritenere l' art. 298 non piu' in vigore.
| |