Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


128720
IDG790900407
79.09.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scardovelli mauro
il potere di vigilanza del p.g. sui giudici istruttori ex art. 298 c.p.p.
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 176-243
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61220
i poteri di vigilanza del procuratore generale sui giudici is truttori, cosi' come il potere di avocazione (artt. 298 e 392 comma 3 codice procedura penale), furono strumenti utilizzati dal legislatore fascista per rafforzare il controllo dell' esecutivo sulla magistratura; dipendenza gia' adombrata nell' ordinamento dello stato liberale. detti poteri sussistono ancora, a differenza di varie prerogative concesse al pubblico ministero, quali l' insindacabilita' dell' archiviazione, della scelta tra istruttoria formale, sommaria e rito direttissimo, riformate a partire dalla novella del 1955. l' a. dimostra storicamente che, col termine vigilanza, il legislatore intende la sorveglianza, limitata alle funzioni; pur se nella pratica la distinzione si attenua: anche alla sorveglianza come alla vigilanza, si collega un potere di richiamo o stimolo, percio' preventivo. l' art. 69 dell' ordinamento giudiziario, che prevede il potere di vigilanza del ministro della giustizia sui pubblici ministeri, introdotto col decreto del 1946 sulle guarentigie della magistratura, ha perso ilvalore di legame gerarchico tra esecutivo e magistratura requirente solo dopo l' istituzione del consiglio superiore della magistratura, in ottemperanza alla costituzione. la legittimita' costituzionale dell' art. 298, in questo contesto, e' dubbia. la norma ha scopi di vigilanza a fini disciplinari, piu' che a fini processuali. pertanto il dettato costituzionale, la legge delle guarentigie della magistratura e soprattutto l' art. 42 disposizione finale della legge istitutiva del consiglio superiore della magistratura, abrogante tutte le norme non compatibili con essa, fanno ritenere l' art. 298 non piu' in vigore.
art. 298 c.p.p. art. 392 comma 3 c.p.p. r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 art. 69 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 art. 42 l. 24 marzo 1958, n. 195
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati