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128723
IDG790900410
79.09.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ubertis giulio
attivita' dei "servizi segreti": profili penali e costituzionali
comunicazione al xii convegno "enrico de nicola" su "segreti e prova penale", ferrara, 30 giugno-1 luglio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 255-258
d61463; d022
una generalizzata possibilita' di immediata opposizione del segreto all' autorita' giudiziaria, con susseguente sentenza "di non doversi procedere nell' azione penale per l' esistenza di un segreto di stato" ex art. 352 comma 2 codice procedura penale, e' criticabile. non sembra possibile parlare di "segreto" in quanto tale per le azioni che siano ormai conosciute dalla autorita' giudiziaria; il proscioglimento sara' peraltro possibile secondo le normali regole probatorie, ravvisando le cause di giustificazione di cui agli artt. 52 e 53 codice penale. specificamente per i delitti contro la liberta' individuale, coperti dal segreto, non saranno piu' le azioni ma i contenuti: sara' possibile prosciogliere ex art. 51 codice penale ritenendo attendibile la dichiarazione dell' imputato dichiarante di aver agito per esigenze di servizio tutelate dal segreto, e solo se si intenda indagare sulla fondatezza di tali esigenze sara' opponibile l' art. 352 codice procedura penale. la disciplina probatoria per gli elementi raccolti solo tramite la commissione di altri delitti dovrebbe rientrare nelle c.d. "prove vietate", con conseguente improcedibilita' per tutto quanto fosse variamente "contaminato" dagli appartenenti ai servizi segreti. una tale tutela del segreto di stato e' inaccettabile alla luce anche degli artt. 54 comma 2 e 97 comma 1 costituzione, secondo i quali tutti gli organi pubblici devono sempre e comunque agire secundum legem.
art. 352 comma 2 c.p.p. art. 51 c.p. art. 53 c.p. art. 52 cost. art. 54 comma 2 cost. art. 97 comma 1 cost. l. 24 ottobre 1977, n. 801 art. 52 c.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
Ist. dir. penale - Univ. TO



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