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| IDG790900411 | |
| 79.09.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lemmo elio
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| scelta del rito istruttorio e connessione di procedimenti
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| nota a cass. sez. i pen. 9 giugno 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 276-290
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6022; d6150
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| e' controverso se la liberta' del giudice istruttore di compiere
tutte le ricerche necessarie all' accertamento della verita' permetta
di ampliare l' oggetto dell' istruzione, contestando nuove
imputazioni non precisate dal pubblico ministero. nonostante il
pericolo, talvolta, di scomporre in diversi procedimenti condotte
plurime strettamente legate, l' art. 299 comma 2 codice procedura
penale prescrive la trasmissione degli atti al pubblico ministero,
unico possibile promotore dell' azione penale. dal 299 comma 2 si
desume la possibilita' per il giudice istruttore di contestare
circostanze aggravanti; non cosi' per il reato continuato; mentre per
il concorso di reati, potrebbe ritenersi non necessario l' intervento
del pubblico ministero nel caso di concorso formale, data l' unicita'
dell' avvenimento corrispondente a piu' fattispecie. la proposizione
dell' istanza di controllo giurisdizionale dell' inquisito ex art.
389 codice procedura penale non vale a trasformare l' istruzione
preliminare in sommaria: sarebbe pregiudizievole per l' indiziato non
potersi avere archiviazione della "notizia criminis: giustamente la
cassazione ancora la definizione del rito al criterio oggettivo del
tipo di atti compiuti. in tema di connessione e determinazione del
rito istruttorio, mentre precedentemente la riunione, sempre
possibile con qualsiasi nesso tra le regiudicande, determinava la
generale confluenza di istruzioni di rito diverso in unica istruzione
formale, oggi l' art. 48 bis codice procedura penale (legge n. 534
del 1977) va coordinato con l' art. 389 codice procedura penale, con
diverse possibili soluzioni, che l' a. prospetta.
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| art. 48 bis c.p.p.
art. 299 c.p.p.
art. 389 c.p.p.
l. 8 agosto 1977, n. 534
l. 7 novembre 1969, n. 780
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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