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128724
IDG790900411
79.09.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lemmo elio
scelta del rito istruttorio e connessione di procedimenti
nota a cass. sez. i pen. 9 giugno 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 276-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6022; d6150
e' controverso se la liberta' del giudice istruttore di compiere tutte le ricerche necessarie all' accertamento della verita' permetta di ampliare l' oggetto dell' istruzione, contestando nuove imputazioni non precisate dal pubblico ministero. nonostante il pericolo, talvolta, di scomporre in diversi procedimenti condotte plurime strettamente legate, l' art. 299 comma 2 codice procedura penale prescrive la trasmissione degli atti al pubblico ministero, unico possibile promotore dell' azione penale. dal 299 comma 2 si desume la possibilita' per il giudice istruttore di contestare circostanze aggravanti; non cosi' per il reato continuato; mentre per il concorso di reati, potrebbe ritenersi non necessario l' intervento del pubblico ministero nel caso di concorso formale, data l' unicita' dell' avvenimento corrispondente a piu' fattispecie. la proposizione dell' istanza di controllo giurisdizionale dell' inquisito ex art. 389 codice procedura penale non vale a trasformare l' istruzione preliminare in sommaria: sarebbe pregiudizievole per l' indiziato non potersi avere archiviazione della "notizia criminis: giustamente la cassazione ancora la definizione del rito al criterio oggettivo del tipo di atti compiuti. in tema di connessione e determinazione del rito istruttorio, mentre precedentemente la riunione, sempre possibile con qualsiasi nesso tra le regiudicande, determinava la generale confluenza di istruzioni di rito diverso in unica istruzione formale, oggi l' art. 48 bis codice procedura penale (legge n. 534 del 1977) va coordinato con l' art. 389 codice procedura penale, con diverse possibili soluzioni, che l' a. prospetta.
art. 48 bis c.p.p. art. 299 c.p.p. art. 389 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534 l. 7 novembre 1969, n. 780
Ist. dir. penale - Univ. TO



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