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128725
IDG790900412
79.09.00412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesaris laura
sulla valutazione del "sicuro ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale
nota a cass. sez. i pen. 15 ottobre 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 291-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50424; d6440
sono discutibili i principi riconosciuti dalla cassazione per i quali, nella valutazione della buona condotta per la liberta' condizionale, sono elementi negativi la gravita' del delitto commesso e un comportamento turbolento, tenuto per un periodo di detenzione, pur se seguito da buona condotta. la gravita' del reato (non richiamata dall' art. 176 codice penale) non deve pesare sulle valutazioni successive all' erogazione della pena, e un comportamento turbolento anche prolungato nasce dall' insofferenza naturale alla costrizione della detenzione. la legge n. 1634 del 1962, col sostituire al criterio della buona condotta quello del comportamento indicante ravvedimento, rifiuta una valutazione solo disciplinare come una valutazione etica: comporta invece una valutazione di avvenuta "risocializzazione" della personalita' del reo. la liberazione condizionale non deve essere un premio per la mancanza di violazione, ma un mezzo di individualizzazione del trattamento penitenziario. percio' la corte costituzionale, secondo l' art. 27 costituzione, attribuisce al giudice di sorveglianza la valutazione sulla concessione del beneficio, mentre l' art. 43 regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 la attribuiva al ministero di giustizia; il giudice deve verificare se esistono realmente comportamenti positivi e sistematici di partecipazione del reo all' opera di rieducazione (anche se la attuale situazione penitenziaria e' carente), considerando anche i presupposti richiesti per la concessione delle riduzioni di pena, ai fini della liberazione anticipata (art. 54 ordinamento penitenziario). se ne ricorrono i presupposti, il giudice ha il dovere di concedere la liberta' condizionale e il detenuto istante ha un vero "diritto soggettivo".
art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602 art. 27 cost. l. 25 novembre 1962, n. 1634 art. 176 c.p. art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 71 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Ist. dir. penale - Univ. TO



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