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| IDG790900412 | |
| 79.09.00412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cesaris laura
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| sulla valutazione del "sicuro ravvedimento" ai fini della liberazione
condizionale
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| nota a cass. sez. i pen. 15 ottobre 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 291-304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50424; d6440
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| sono discutibili i principi riconosciuti dalla cassazione per i
quali, nella valutazione della buona condotta per la liberta'
condizionale, sono elementi negativi la gravita' del delitto commesso
e un comportamento turbolento, tenuto per un periodo di detenzione,
pur se seguito da buona condotta. la gravita' del reato (non
richiamata dall' art. 176 codice penale) non deve pesare sulle
valutazioni successive all' erogazione della pena, e un comportamento
turbolento anche prolungato nasce dall' insofferenza naturale alla
costrizione della detenzione. la legge n. 1634 del 1962, col
sostituire al criterio della buona condotta quello del comportamento
indicante ravvedimento, rifiuta una valutazione solo disciplinare
come una valutazione etica: comporta invece una valutazione di
avvenuta "risocializzazione" della personalita' del reo. la
liberazione condizionale non deve essere un premio per la mancanza di
violazione, ma un mezzo di individualizzazione del trattamento
penitenziario. percio' la corte costituzionale, secondo l' art. 27
costituzione, attribuisce al giudice di sorveglianza la valutazione
sulla concessione del beneficio, mentre l' art. 43 regio decreto 28
maggio 1931, n. 602 la attribuiva al ministero di giustizia; il
giudice deve verificare se esistono realmente comportamenti positivi
e sistematici di partecipazione del reo all' opera di rieducazione
(anche se la attuale situazione penitenziaria e' carente),
considerando anche i presupposti richiesti per la concessione delle
riduzioni di pena, ai fini della liberazione anticipata (art. 54
ordinamento penitenziario). se ne ricorrono i presupposti, il giudice
ha il dovere di concedere la liberta' condizionale e il detenuto
istante ha un vero "diritto soggettivo".
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| art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602
art. 27 cost.
l. 25 novembre 1962, n. 1634
art. 176 c.p.
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 71 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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