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Documento


128726
IDG790900413
79.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kostoris roberto e.
il "sostituto" del difensore di fiducia: limiti alla nomina
nota a cass. sez. i pen. 16 marzo 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 305-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60350
per la cassazione la sostituzione del difensore di fiducia, possibile per legittimo impedimento, non puo' mai protrarsi per l' intero dibattimento. in realta' la lettera della norma evidenzia la sua finalita' limitativa solamente riguardo al "tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione", mentre non si dice nulla sulla limitazione a frazioni del dibattimento. per esperienza pratica, l' opera del sostituto designato dal difensore principale, e' maggiormente garantistica della difesa d' ufficio. e scopo della norma appare proprio assicurare un legame, se pur indiretto, tra parte e difensore di fiducia. si potra' far ricorso alla sostituzione nel dibattimento, anche prima di questo (per interpretazione estensiva). per le altre fasi del processo, l' opinione prevalente e' negativa. l' a. rileva pero' che la struttura originale del processo considerava l' assistenza e la rappresentanza dell' imputato necessaria solo per il giudizio. l' attuale ampliamento dell' area di intervento della difesa precedentemente al dibattimento, farebbe preferire una interpretazione evolutiva; cosi' anche per la sola dichiarazione di gravame (esclusa la redazione dei motivi), dati i ristretti termini. in ultimo, il divieto al sostituto del termine per lo studio degli atti e' probabilmente incostituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 comma 2 della costituzione.
art. 127 c.p.p. art. 3 cost. art. 24 comma 2 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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