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| IDG790900413 | |
| 79.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| kostoris roberto e.
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| il "sostituto" del difensore di fiducia: limiti alla nomina
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| nota a cass. sez. i pen. 16 marzo 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 305-316
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60350
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| per la cassazione la sostituzione del difensore di fiducia, possibile
per legittimo impedimento, non puo' mai protrarsi per l' intero
dibattimento. in realta' la lettera della norma evidenzia la sua
finalita' limitativa solamente riguardo al "tempo in cui si verifica
il bisogno della sostituzione", mentre non si dice nulla sulla
limitazione a frazioni del dibattimento. per esperienza pratica, l'
opera del sostituto designato dal difensore principale, e'
maggiormente garantistica della difesa d' ufficio. e scopo della
norma appare proprio assicurare un legame, se pur indiretto, tra
parte e difensore di fiducia. si potra' far ricorso alla sostituzione
nel dibattimento, anche prima di questo (per interpretazione
estensiva). per le altre fasi del processo, l' opinione prevalente e'
negativa. l' a. rileva pero' che la struttura originale del processo
considerava l' assistenza e la rappresentanza dell' imputato
necessaria solo per il giudizio. l' attuale ampliamento dell' area di
intervento della difesa precedentemente al dibattimento, farebbe
preferire una interpretazione evolutiva; cosi' anche per la sola
dichiarazione di gravame (esclusa la redazione dei motivi), dati i
ristretti termini. in ultimo, il divieto al sostituto del termine per
lo studio degli atti e' probabilmente incostituzionale, in relazione
agli artt. 3 e 24 comma 2 della costituzione.
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| art. 127 c.p.p.
art. 3 cost.
art. 24 comma 2 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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