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| IDG790900415 | |
| 79.09.00415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vergine alberta leonarda
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| note critiche sulla disciplina della sospensione condizionale della
pena in materia d' inquinamento (art. 24 della legge 10 maggio 1976,
n. 319)
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| nota a pret. mortara 26 ottobre 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 334-342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50415; d539
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| le ragioni del negativo bilancio giurisprudenziale, in applicazione
dell' art. 24 legge n. 319 del 1976, vanno ravvisate non tanto nell'
impreparazione della magistratura a reinterpretare il proprio
rapporto con la pubblica amministrazione, quanto nella carenza del
meccanismo normativo: la legge stessa infatti attribuendo una mera
facolta' di richiedere collaborazione all' autorita' amministrativa,
non la impone come obbligatoria. inoltre non prevedendone l'
immediata esecutivita', l' obbligo di reintegrazione e
regolarizzazione diviene vincolante solo con l' irrevocabilita' della
condanna onde, se il giudice stesso non vi provveda, il termine dell'
adempimento coincide con il termine dei 2 anni di sospensione
condizionale; in un tempo, quindi, nel quale gli adempimenti
presumibilmente divengono irrealizzabili. allora, avendosi la
condizione impossibile per non apposta, nella pratica la norma viene
svuotata. al contempo l' endemica destinazione a operare tardivamente
priva il meccanismo di ogni efficacia preventiva di deterrente
psicologico. difetto ultimo e' l' aver prescelto come mezzo tecnico
un istituto spiccatamente personalizzato, stravolgendolo e
snaturandolo nel contenuto. l' efficacia e' subordinata a presupposti
soggettivi del tutto casuali (incensuratezza); inoltre, nel caso di
persone giuridiche, il condannato, per beneficiare della
condizionale, dovra' disporre anche del consenso di altri che, soli,
beneficieranno dei lavori.
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| art. 24 l. 10 maggio 1976, n. 319
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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