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128728
IDG790900415
79.09.00415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vergine alberta leonarda
note critiche sulla disciplina della sospensione condizionale della pena in materia d' inquinamento (art. 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319)
nota a pret. mortara 26 ottobre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 334-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50415; d539
le ragioni del negativo bilancio giurisprudenziale, in applicazione dell' art. 24 legge n. 319 del 1976, vanno ravvisate non tanto nell' impreparazione della magistratura a reinterpretare il proprio rapporto con la pubblica amministrazione, quanto nella carenza del meccanismo normativo: la legge stessa infatti attribuendo una mera facolta' di richiedere collaborazione all' autorita' amministrativa, non la impone come obbligatoria. inoltre non prevedendone l' immediata esecutivita', l' obbligo di reintegrazione e regolarizzazione diviene vincolante solo con l' irrevocabilita' della condanna onde, se il giudice stesso non vi provveda, il termine dell' adempimento coincide con il termine dei 2 anni di sospensione condizionale; in un tempo, quindi, nel quale gli adempimenti presumibilmente divengono irrealizzabili. allora, avendosi la condizione impossibile per non apposta, nella pratica la norma viene svuotata. al contempo l' endemica destinazione a operare tardivamente priva il meccanismo di ogni efficacia preventiva di deterrente psicologico. difetto ultimo e' l' aver prescelto come mezzo tecnico un istituto spiccatamente personalizzato, stravolgendolo e snaturandolo nel contenuto. l' efficacia e' subordinata a presupposti soggettivi del tutto casuali (incensuratezza); inoltre, nel caso di persone giuridiche, il condannato, per beneficiare della condizionale, dovra' disporre anche del consenso di altri che, soli, beneficieranno dei lavori.
art. 24 l. 10 maggio 1976, n. 319
Ist. dir. penale - Univ. TO



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