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128730
IDG790900417
79.09.00417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pittaro paolo
e' possibile eliminare una condanna a pena illegittima dopo il passaggio in giudicato della sentenza?
nota a pret. milano 7 gennaio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 1, pag. 358-368
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5000; d623; d6421
passata in giudicato una condanna irrogante cumulativamente arresto e ammenda in palese violazione dell' art. 1 codice penale essendo tali sanzioni previste solo alternativamente, l' annotato provvedimento risolve per l' inesistenza della pena comminata per seconda. evidentemente non ci si puo' richiamare alle nullita', la rilevanza negativa delle quali si esaurisce con il giudicato e la cui disciplina e' tassativa. in sede di esecuzione, rilevabile e' solo l' inesistenza della sentenza, ma la previsione del lamentato vizio come motivo di ricorso, la esclude; ne' a tal fine vale richiamarsi al concetto di inesigibilita', avendosi nel caso de qua solo un comando ineseguibile e non un provvedimento inesistente. la soluzione puo' essere data dal combinato disposto degli artt. 628 e 631 codice procedura penale: se e' vero che l' art. 628 consente la procedibilita' d' ufficio, e che l' art. 630 stabilisce varie incombenze la cui inosservanza fa si' che ci si trovi (come in questo caso) a un provvedimento c.d. de plano la cui nullita' e' ricorribile in cassazione ex art. 631, il caso de qua sara' risolvibile mediante tale ricorso, ricorso comunque configurabile vertendosi in atto dal contenuto abnorme.
art. 1 c.p. art. 628 c.p.p. art. 630 c.p.p. art. 631 c.p.p. art. 15 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Ist. dir. penale - Univ. TO



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