| richiamandosi alle opere di nuvolone, neppi modona e violante in tema
di costituzionalizzazione del diritto penale, l' a. rileva che la
congerie di nuove norme di legislazione penale non e' frutto di
distinti, anche se diversi orientamenti, ma spesso di confusione
ideologica. pericolosa appare la tendenza al distacco tra dottrine e
magistratura: questa si riporta sempre piu' al precedente deciso (dal
giudice supremo), similmente al diritto anglosassone, piu' che a
sistemi logici e regionali. per vincere l' attuale estendersi della
criminalita', non e' sufficiente la prevenzione speciale, ne' il
ricorso a misure ante delictum che, se legate non al reato, ne' al
modo d' essere delle persone inclini al reato, non superano i dubbi
di incostituzionalita'. l' opera di nuvolone e' ispirata a un rifiuto
del positivismo giuridico, ma razionale; non cosi' per l' ancel, che
propugna un ritorno all' irrazionalismo e alla emotivita'. la nuova
difesa sociale romantica e' la negazione del sistema come frutto di
collegamento logico tra concetti. una impostazione oggettiva del
diritto penale, che abbia la sua misura anche nel postulato della
retribuzione, e' da preferirsi, per non ricorrere nei gravi rischi di
un "diritto penale del trattamento".
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