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128733
IDG790900420
79.09.00420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giarda angelo
lineamenti del regime carcerario dell' imputato in custodia preventiv
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 419-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6113
l' assenza nella legislazione di principi chiari informativi della custodia preventiva, il dilagare della criminalita', la convinzione che la carcerazione preventiva possa perseguire fini di difesa sociale, la lentezza dei giudizi, la realta' effettiva delle carceri hanno la grave conseguenza di confondere la figura dell' imputato con quella del condannato. non esiste un gruppo autonomo di norme dedicate ai detenuti in carcerazione preventiva: solo singole disposizioni, mentre la popolazione carceraria e' composta per i 2 terzi da imputati, di cui il 60 per 100 viene assolto. normative come quelle relative al silenzio dell' imputato e alla testimonianza sul fatto del coimputato, possono generare atteggiamenti colpevolistici. cosi' il distinguere tra imputati "probabili colpevoli" o no, differenziandone il trattamento, e' una tentazione sempre presente; del resto non e' mai stata attuata da diversificazione degli istituti carcerari, prevista dalla legge: la promiscuita' tra imputati e condannati, da tutti considerata perniciosa, e' la regola. dopo un analitico esame relativo all' assistenza sanitaria dei detenuti in custodia preventiva si esaminano le disposizioni relative ai colloqui con i difensori, le conversazioni telefoniche con questi, la corrispondenza epistolare; si deplora l' assoluta discrezionalita' dell' autorita' giudiziaria sui tempi e modi dell' applicazione dell' isolamento; viene discusso l' iter per la concessione dei permessi, i premi e le sanzioni, oltre gli strumenti di garanzia e controllo giurisdizionale esistenti.
l. 26 luglio 1975, n. 354 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Ist. dir. penale - Univ. TO



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