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128734
IDG790900421
79.09.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dolcini emilio
la "rieducazione del condannato" tra mito e realta'
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 469-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6440
la riforma del 1975 ha fissato tra i principi direttivi dell' ordinamento penitenziario la finalita' rieducativa del condannato, in attuazione dell' art. 27 della costituzione, poi accolta nell' art. 1 del regolamento penitenziario. il concetto di rieducazione assume necessariamente contorni lati e contenuti generici, come "acquisizione della capacita' di vivere nella societa' nel rispetto della legge penale", risolvendosi nella c.d. risocializzazione in senso ampiamente garantista. la pena detentiva, quale risposta generale e indifferenziata al reato ha indubbiamente fallito i suoi scopi creando criminalita' anziche' prevenirla, per l' azione diseducativa e desocializzante esercitata dalla subcultura carceraria. la riforma e' orientata nella giusta direzione consentendo libere scelte di condotta nei detenuti e nell' aumentata permeabilita' fra istituzione carceraria e societa' libera. particolarmente, promuovendo la preparazione professionale del detenuto e la sua istruzione, si legano ontologicamente nella pena i fattori di intimidazione-ammonimento e di rieducazione, ponendosi pertanto nel quadro di una moderna politica criminale, gia' attuata, sia pur con spunti di riflusso, dai paesi piu' avanzati. conforta questa scelta non mitica la quantificazione dei risultati gia' ottenuti di cui e' indice una diminuzione della recidiva.
l. 26 luglio 1975, n. 354 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Ist. dir. penale - Univ. TO



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