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| IDG790900421 | |
| 79.09.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dolcini emilio
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| la "rieducazione del condannato" tra mito e realta'
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 469-521
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6440
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| la riforma del 1975 ha fissato tra i principi direttivi dell'
ordinamento penitenziario la finalita' rieducativa del condannato, in
attuazione dell' art. 27 della costituzione, poi accolta nell' art. 1
del regolamento penitenziario. il concetto di rieducazione assume
necessariamente contorni lati e contenuti generici, come
"acquisizione della capacita' di vivere nella societa' nel rispetto
della legge penale", risolvendosi nella c.d. risocializzazione in
senso ampiamente garantista. la pena detentiva, quale risposta
generale e indifferenziata al reato ha indubbiamente fallito i suoi
scopi creando criminalita' anziche' prevenirla, per l' azione
diseducativa e desocializzante esercitata dalla subcultura
carceraria. la riforma e' orientata nella giusta direzione
consentendo libere scelte di condotta nei detenuti e nell' aumentata
permeabilita' fra istituzione carceraria e societa' libera.
particolarmente, promuovendo la preparazione professionale del
detenuto e la sua istruzione, si legano ontologicamente nella pena i
fattori di intimidazione-ammonimento e di rieducazione, ponendosi
pertanto nel quadro di una moderna politica criminale, gia' attuata,
sia pur con spunti di riflusso, dai paesi piu' avanzati. conforta
questa scelta non mitica la quantificazione dei risultati gia'
ottenuti di cui e' indice una diminuzione della recidiva.
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| l. 26 luglio 1975, n. 354
d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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