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128735
IDG790900422
79.09.00422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prosdocimi salvatore
osservazioni sull' aggravamento o tentato aggravamento delle conseguenze del delitto commesso
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 522-553
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50122
l' aggravante dell' art. 61 n. 8 codice penale, derogando alla regola della rilevanza meramente oggettiva delle circostanze, richiede una condotta volontaria, quantomeno per dolo diretto, attesa l' incompatibilita' tra tentativo e dolo eventuale. operera' allorche' la rappresentazione dell' aggravamento delle conseguenze del reato abbia avuto efficacia causale nel determinare il soggetto e allorquando questi si sia rappresentato tale aggravamento come legato al perseguimento di un fine diverso. sotto l' aspetto oggettivo emerge un distacco, logico prima che cronologico, tra condotta iniziale e quid pluris circostanziale: nei reati a distanza infatti la nuova attivita' incide in un momento non successivo, ma anteriore all' evento, su conseguenze allo stato ancora potenziale. non osta la lettera, che, parlando di "delitto commesso" richiede solo un minimum di attivita' criminosa precedente la nuova attivita'. l' atecnicita' dell' espressione "conseguenze", ricollega l' aggravamento a una nozione naturalistica, a fatti anche non omogenei quanto ad oggettivita' giuridica al reato-base, purche' conducenti a un diverso coefficiente quantitativo di gravita'. non richiedendosi la conformita' a un fatto di reato, anche il post-factum non punibile puo' configurare l' aggravante.
art. 61 n. 8 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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