| l' aggravante dell' art. 61 n. 8 codice penale, derogando alla regola
della rilevanza meramente oggettiva delle circostanze, richiede una
condotta volontaria, quantomeno per dolo diretto, attesa l'
incompatibilita' tra tentativo e dolo eventuale. operera' allorche'
la rappresentazione dell' aggravamento delle conseguenze del reato
abbia avuto efficacia causale nel determinare il soggetto e
allorquando questi si sia rappresentato tale aggravamento come legato
al perseguimento di un fine diverso. sotto l' aspetto oggettivo
emerge un distacco, logico prima che cronologico, tra condotta
iniziale e quid pluris circostanziale: nei reati a distanza infatti
la nuova attivita' incide in un momento non successivo, ma anteriore
all' evento, su conseguenze allo stato ancora potenziale. non osta la
lettera, che, parlando di "delitto commesso" richiede solo un minimum
di attivita' criminosa precedente la nuova attivita'. l' atecnicita'
dell' espressione "conseguenze", ricollega l' aggravamento a una
nozione naturalistica, a fatti anche non omogenei quanto ad
oggettivita' giuridica al reato-base, purche' conducenti a un diverso
coefficiente quantitativo di gravita'. non richiedendosi la
conformita' a un fatto di reato, anche il post-factum non punibile
puo' configurare l' aggravante.
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