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| IDG790900423 | |
| 79.09.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pecori paolo
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| imputato assente dal dibattimento ed applicabilita' dell' art. 429
c.p.p.
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 554-562
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6214; d624
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| l' insegnamento giurisprudenziale di negare al giudice del
dibattimento l' esercizio dei poteri di cui all' art. 429 codice
procedura penale, nei confronti del contumace, impone di individuare
quando tale qualifica va effettivamente riconosciuta e di demarcarla
dall' ipotesi dell' "assenza", specie nei casi di imputato detenuto.
se l' imputato detenuto rifiuta di comparire anche per impedimento
illegittimo, la giurisprudenza ritiene legittima la dichiarazione di
contumacia con conseguente inapplicabilita' dell' art. 429, mentre se
semplicemente rifiuti la traduzione, versandosi nell' ipotesi dell'
assenza operera' non solo il 429, ma anche gli artt. 445 e 199 codice
procedura penale. a ben vedere pero', l' art. 427 presuppone una
precisa manifestazione di volonta' e il difetto di "alcune delle
circostanze" previste dal 497, cioe' il difetto di un' impossibilita'
quale effetto di impedimento legittimo: una dichiarazione solo
pretestuosa costituisce dissimulazione della volonta' interna,
occultante il semplice rifiuto del 427. percio' la situazione
psicologica di chi allega motivi pretestuosi e di chi meramente
rifiuta e' perfettamente equivalente, entrambe rientrando nell'
ambito del 427 codice procedura penale. analogamente e' applicabile
il 429 realizzatasi la fattispecie dell' art. 434 comma 3 codice
procedura penale la riammissione avvenendo per volonta' del giudice e
limitatamente al tempo necessario per eseguire gli atti richiesti.
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| art. 427 c.p.p.
art. 429 c.p.p.
art. 434 comma 3 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
art. 497 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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