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128736
IDG790900423
79.09.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pecori paolo
imputato assente dal dibattimento ed applicabilita' dell' art. 429 c.p.p.
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 554-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6214; d624
l' insegnamento giurisprudenziale di negare al giudice del dibattimento l' esercizio dei poteri di cui all' art. 429 codice procedura penale, nei confronti del contumace, impone di individuare quando tale qualifica va effettivamente riconosciuta e di demarcarla dall' ipotesi dell' "assenza", specie nei casi di imputato detenuto. se l' imputato detenuto rifiuta di comparire anche per impedimento illegittimo, la giurisprudenza ritiene legittima la dichiarazione di contumacia con conseguente inapplicabilita' dell' art. 429, mentre se semplicemente rifiuti la traduzione, versandosi nell' ipotesi dell' assenza operera' non solo il 429, ma anche gli artt. 445 e 199 codice procedura penale. a ben vedere pero', l' art. 427 presuppone una precisa manifestazione di volonta' e il difetto di "alcune delle circostanze" previste dal 497, cioe' il difetto di un' impossibilita' quale effetto di impedimento legittimo: una dichiarazione solo pretestuosa costituisce dissimulazione della volonta' interna, occultante il semplice rifiuto del 427. percio' la situazione psicologica di chi allega motivi pretestuosi e di chi meramente rifiuta e' perfettamente equivalente, entrambe rientrando nell' ambito del 427 codice procedura penale. analogamente e' applicabile il 429 realizzatasi la fattispecie dell' art. 434 comma 3 codice procedura penale la riammissione avvenendo per volonta' del giudice e limitatamente al tempo necessario per eseguire gli atti richiesti.
art. 427 c.p.p. art. 429 c.p.p. art. 434 comma 3 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 497 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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