| prendendo spunto dal lavoro di revisione ad opera di una commissione
ministeriale della normativa vigente sui tribunali per i minorenni,
con riguardo anche alle norme penali sostanziali e processuali, gli
aa. ritengono fondamentale una radicale revisione della misura della
pena detentiva da applicare ai minori, con riguardo particolare alla
necessita' di un tetto massimo, che qualsiasi pena per reato commesso
da un minore non debba superare. la funzione intimidatoria della pena
ha rilievo notevole per i minori, piu' che altro per la pubblicita'
che ne viene data (paura di "finire dentro"). invece la durata della
pena non lo impressiona "prima", mentre la percepisce durante l'
espiazione molto piu' duramente di un adulto. la funzione rieducativa
e' dubbia: il minore puo' identificarsi con la figura criminale, o,
dopo una effettiva fase di accettazione della pena, non si riconosce
piu' nel soggetto punito, con pericolo grave di ribellioni e
depressioni violente. la funzione retributiva e' da ritenersi
anticostituzionale, almeno per i minori. la temuta
strumentalizzazione da parte di criminali adulti verso i minori, ove
si applicasse a questi un trattamento di favore, e' combattibile con
un sistema di aggravanti operanti contro i mandati. del resto un
criminale serio non si fidera' mai di un minore, prendendolo complice
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