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Documento


128737
IDG790900424
79.09.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vercellone paolo, calcagno graziana
limiti di pena per i minorenni
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 563-566
d672; d673; d50320
prendendo spunto dal lavoro di revisione ad opera di una commissione ministeriale della normativa vigente sui tribunali per i minorenni, con riguardo anche alle norme penali sostanziali e processuali, gli aa. ritengono fondamentale una radicale revisione della misura della pena detentiva da applicare ai minori, con riguardo particolare alla necessita' di un tetto massimo, che qualsiasi pena per reato commesso da un minore non debba superare. la funzione intimidatoria della pena ha rilievo notevole per i minori, piu' che altro per la pubblicita' che ne viene data (paura di "finire dentro"). invece la durata della pena non lo impressiona "prima", mentre la percepisce durante l' espiazione molto piu' duramente di un adulto. la funzione rieducativa e' dubbia: il minore puo' identificarsi con la figura criminale, o, dopo una effettiva fase di accettazione della pena, non si riconosce piu' nel soggetto punito, con pericolo grave di ribellioni e depressioni violente. la funzione retributiva e' da ritenersi anticostituzionale, almeno per i minori. la temuta strumentalizzazione da parte di criminali adulti verso i minori, ove si applicasse a questi un trattamento di favore, e' combattibile con un sistema di aggravanti operanti contro i mandati. del resto un criminale serio non si fidera' mai di un minore, prendendolo complice
Ist. dir. penale - Univ. TO



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