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128739
IDG790900427
79.09.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ubertis giulio, paltrinieri vincenzo
intercettazioni telefoniche e diritto umano alla privatezza nel processo penale
contributo al xii congresso internazionale di diritto penale, amburgo, settembre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 593-607
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6145; d04012
se la sentenza costituzionale n. 34 del 1973 ha inciso sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche del 1974 in senso chiaramente garantista, con ampie garanzie tecniche e giuridiche, netta involuzione rappresenta la legge 191 del 1978: se e' discutibile la soppressione del limite massimo di durata delle intercettazioni, consentendosene indefinita proroga, la possibilita' di orale autorizzazione, senza tassativa previsione dei casi di applicabilita', desta dubbi di incostituzionalita' per il pericolo di un occultamento delle originarie ragioni, potendo ben la motivazione ex post essere inquinata da elementi non sussistenti al momento della concessa autorizzazione, come l' utilizzazione delle c.d. sale d' ascolto apre la strada a possibili abusi; le intercettazioni acquistano effetto probatorio anche in procedimenti diversi; per di piu' sono divenute lecite le intercettazioni preventive, prescindenti dalla sussistenza di indizi di reato o dalla esistenza di un procedimento penale in corso. la vigente normativa sembra quindi contrastare con la convenzione europea dei diritti dell' uomo e col patto internazionale sui diritti civili e politici.
c. cost. 4-6 aprile 1973, n. 34 l. 18 giugno 1955, n. 517 l. 8 aprile 1974, n. 98 l. 18 maggio 1978, n. 191 art. 15 cost. art. 226 c.p.p. art. 226 bis c.p.p. art. 226 ter c.p.p. art. 226 quater c.p.p. art. 226 quinquies c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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