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128741
IDG790900429
79.09.00429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de vero giancarlo
truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione: residui profili attuali di una vexata quaestio
nota a cass. sez. ii pen. 31 maggio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 664-675
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51910
i punti presi in esame dalla sentenza annotata sono i presupposti di configurabilita' di una vicenda di truffa, in cui non vi sia coincidenza tra persona ingannata (nella specie il giudice) e chi subisce il danno patrimoniale; e la considerazione dell' atto di disposizione quale requisito essenziale della fattispecie. l' essenzialita' dell' atto di disposizione nella truffa e' punto controverso. occorre delimitare la fattispecie ex art. 640 codice penale da quella di furto e appropriazione indebita. per alcuni l' adesione psicologica da parte del soggetto passivo e' essenziale; per altri, ipotesi diverse sono pur sempre riferibili all' art. 640 codice penale. attraverso un' analisi sistematica dei reati contro il patrimonio, l' a. propende per la necessita' nell' economia della truffa dell' atto di disposizione. questo potra' essere di altro soggetto purche' sia in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del soggetto passivo, piu' che di semplice potere giuridico o legittimo di disposizione del patrimonio aggredito, laddove tale legittimazione a disporre puo' ridursi a situazioni di mero fatto (possesso) o a mera efficacia giuridica (come quella che ha il provvedimento del giudice). va poi trovato un punto di equilibrio tra la necessita' che vi sia una adesione cosciente del soggetto passivo, e la considerazione che la consapevolezza delle conseguenze della sua condotta non puo' essere totale. va escluso comunque il carattere di truffa nei casi di errore ostativo indotto.
art. 640 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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