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| IDG790900429 | |
| 79.09.00429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de vero giancarlo
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| truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione:
residui profili attuali di una vexata quaestio
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| nota a cass. sez. ii pen. 31 maggio 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 2, pag. 664-675
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51910
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| i punti presi in esame dalla sentenza annotata sono i presupposti di
configurabilita' di una vicenda di truffa, in cui non vi sia
coincidenza tra persona ingannata (nella specie il giudice) e chi
subisce il danno patrimoniale; e la considerazione dell' atto di
disposizione quale requisito essenziale della fattispecie. l'
essenzialita' dell' atto di disposizione nella truffa e' punto
controverso. occorre delimitare la fattispecie ex art. 640 codice
penale da quella di furto e appropriazione indebita. per alcuni l'
adesione psicologica da parte del soggetto passivo e' essenziale; per
altri, ipotesi diverse sono pur sempre riferibili all' art. 640
codice penale. attraverso un' analisi sistematica dei reati contro il
patrimonio, l' a. propende per la necessita' nell' economia della
truffa dell' atto di disposizione. questo potra' essere di altro
soggetto purche' sia in una prospettiva di gestione degli interessi
patrimoniali del soggetto passivo, piu' che di semplice potere
giuridico o legittimo di disposizione del patrimonio aggredito,
laddove tale legittimazione a disporre puo' ridursi a situazioni di
mero fatto (possesso) o a mera efficacia giuridica (come quella che
ha il provvedimento del giudice). va poi trovato un punto di
equilibrio tra la necessita' che vi sia una adesione cosciente del
soggetto passivo, e la considerazione che la consapevolezza delle
conseguenze della sua condotta non puo' essere totale. va escluso
comunque il carattere di truffa nei casi di errore ostativo indotto.
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| art. 640 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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